Azione diretta RCA, litisconsorte necessario è solo il proprietario del veicolo (Cass. civ. Sez. III n. 16602 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro, ai sensi dell’art. 144, comma 3, d.lgs. n. 209/2005, è litisconsorte necessario soltanto il proprietario del veicolo assicurato. Ove questi non sia stato citato, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 cod. proc. civ. e l’omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. Non è invece litisconsorte necessario il conducente del veicolo che ha cagionato il danno, né il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato. L’eventuale retrocessione di quest’ultimo nella classe di merito assicurativa non integra l’evenienza tutelata dall’art. 102 cod. proc. civ., poiché il litisconsorzio necessario si individua guardando al petitum e all’attitudine del provvedimento a soddisfare la pretesa, non alla configurazione astratta del rapporto.
Il Fatto
Il ricorrente, danneggiato in un sinistro stradale avvenuto in Latina, aveva chiesto il risarcimento dei danni materiali e biologici, ascrivendo la responsabilità del fatto alla conducente del veicolo antagonista. Sosteneva che dall’urto era insorta a suo carico una fibrillazione atriale.
Il giudizio era stato instaurato nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, rimasta intimata, e non anche del proprietario del veicolo su cui viaggiava il danneggiato e del conducente del veicolo antagonista. Il Tribunale e, in secondo grado, la Corte d’appello di Milano avevano rigettato la domanda per assenza di prova del nesso causale tra sinistro e patologia cardiaca. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo al dedotto difetto di contraddittorio. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che nell’azione diretta del danneggiato verso l’assicuratore del responsabile è litisconsorte necessario il solo proprietario del veicolo assicurato. Non lo è il conducente del veicolo che ha cagionato il danno, né il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato.
Quanto a quest’ultimo, la Corte esclude che il rischio di retrocessione nella classe di merito assicurativa, con il conseguente maggior premio, integri l’evenienza rilevante ex art. 102 cod. proc. civ.. Il criterio di individuazione del litisconsorte necessario va ricercato negli effetti che l’azione può conseguire e nell’attitudine del provvedimento a soddisfare la pretesa, spostando l’attenzione dalla causa petendi al petitum.
Il secondo motivo, sulla dinamica del sinistro, è dichiarato inammissibile, perché mira a contestare il giudizio di fatto dei giudici di merito. La Corte ribadisce che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo se il giudice ha dichiarato di non osservare la regola o ha giudicato su prove non introdotte dalle parti. La sentenza impugnata ha soddisfatto il minimo costituzionale della motivazione, avendo accertato positivamente il concorso di colpa del danneggiato per la velocità eccessiva, senza fare applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ.
Anche il terzo motivo, sul nesso causale e sul criterio del più probabile che non, è inammissibile: l’erronea individuazione della regola giuridica è censurabile in legittimità, ma l’errore sulle conseguenze dell’illecito, se motivato, resta valutazione di fatto sottratta al sindacato.
I motivi quarto e quinto, relativi al parere della commissione medica e al preteso mandato ex art. 1703 cod. civ., sono inammissibili per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo il ricorrente riprodotto le argomentazioni e non avendo colto la ratio decidendi. Il sesto motivo è infondato: l’apprezzamento dei danni del veicolo attiene a piani di indagine diversi, senza contraddittorietà irriducibile della motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Il settimo motivo è inammissibile, rientrando la compensazione delle spese nel potere discrezionale del giudice di merito.
Nota della Redazione
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