Danno da fauna selvatica e onere della prova della dinamica del sinistro (Cass. civ. Sez. 3 n. 11310 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sinistro stradale che coinvolga un veicolo senza guida di rotaie e un animale selvatico, la domanda risarcitoria proposta dal conducente e/o dal proprietario del veicolo, ovvero da terzi, nei confronti dell’ente gestore della fauna ex art. 2052 c.c., è subordinata all’onere, gravante sul danneggiato, di allegare e provare l’esatta e completa dinamica dell’incidente, con specifico riferimento al comportamento dell’animale e alla condotta di guida del conducente, nella loro reciproca correlazione. Tale prova è indispensabile per accertare la riconducibilità dell’evento, in via esclusiva o concorrente ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell’animale e per determinare l’eventuale concorso di colpa. La norma di cui all’art. 2052 c.c. configura una responsabilità oggettiva, che non introduce alcuna presunzione a favore del danneggiato, il quale, in mancanza di una prova positiva e certa della dinamica, non può ottenere il risarcimento.
Il Fatto
Il proprietario di un’autovettura, condotta dalla figlia, conveniva in giudizio la Regione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’investimento di un cinghiale lungo una strada provinciale. Il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando l’ente al pagamento di una somma concordata tra le parti. La Regione proponeva appello e il Tribunale, riformando la sentenza di primo grado, rigettava le domande, ritenendo che l’attore non avesse fornito prova della dinamica del sinistro e della sua riconducibilità eziologica al comportamento dell’animale. Avverso la sentenza d’appello il danneggiato proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondati i primi due motivi, relativi alla legittimazione processuale dell’ente, richiamando il precedente di Cass. n. 19614/2024 e rilevando che la procura alle liti era stata rilasciata prima della proposizione dell’appello e che l’eventuale successiva delibera di ratifica sanava ogni vizio di rappresentanza. Ha poi dichiarato inammissibile il terzo motivo, concernente il giudicato sulla qualificazione giuridica della domanda, in quanto il giudice d’appello aveva reso una motivazione doppia, fondando la decisione sia sull’art. 2043 c.c. sia sull’art. 2052 c.c., senza che il ricorrente avesse contestato specificamente la ricostruzione operata sotto il profilo della responsabilità per danni da animali.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha enunciato il principio per cui, in tema di danni cagionati da fauna selvatica, trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., norma applicabile anche alle specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla Regione, quale ente competente alla gestione della fauna selvatica. La Corte ha precisato, dando continuità ai recenti arresti di Cass. nn. 2526/2026 e 2528/2026, che il danneggiato è onerato della prova della esatta dinamica dell’incidente, dovendo allegare e dimostrare sia il comportamento dell’animale sia la condotta di guida del conducente, nella loro reciproca correlazione. Solo in presenza di tale prova, il giudice può stabilire se l’evento sia causalmente attribuibile all’animale, al conducente o a un concorso tra i due, da valutarsi anche d’ufficio ai sensi dell’art. 1227 c.c..
La Corte ha infine ritenuto inammissibile il quinto motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi in relazione alla domanda ex art. 2043 c.c., in quanto, una volta accertata la mancanza di prova sulla dinamica del sinistro, ogni questione relativa alla colpa dell’ente si configura come un posterius logico-giuridico, privo di decisività. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della recente evoluzione giurisprudenziale in materia.
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Nota della Redazione
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