Termini ordinatori e avvio dell’azione disciplinare notarile (Cass. civ. Sez. II n. 20650 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La natura ordinatoria dei termini della fase amministrativa del procedimento disciplinare nei confronti dei notai, in mancanza di espressa qualificazione legislativa di perentorietà, non consente di introdurre limiti temporali all’avvio dell’azione disciplinare, salva la prescrizione. La circostanza che i termini siano ordinatori non equivale ad ammettere che l’azione possa essere iniziata in ogni tempo, ma il sindacato sulla ragionevolezza della durata delle indagini resta un apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione coerente. Non possono qualificarsi speciali, e sono pertanto soggette a registrazione e, se redatte per atto pubblico, a conservazione nella raccolta, le procure che attribuiscono il potere di compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria o bancaria e postale, non ravvisandosi la nozione legale di atti necessari all’esecuzione di un solo affare. In tema di responsabilità disciplinare del notaio l’errore sulla liceità del fatto è rilevante solo se incolpevole, desumibile da elementi positivi idonei a ingenerare l’affidamento.
Il Fatto
La Commissione amministrativa regionale di disciplina dei notai aveva ritenuto il notaio responsabile della mancata registrazione di diciotto procure, undici delle quali anche non conservate nella raccolta pur essendo redatte per atto pubblico, contestando la violazione degli obblighi verso l’amministrazione finanziaria, verso i colleghi, per illecita concorrenza, e verso il Consiglio notarile, per violazione del dovere di collaborazione. Irrogate le attenuanti generiche, era stata applicata una sanzione pecuniaria.
Il professionista aveva proposto reclamo, resistito dal Consiglio notarile distrettuale con reclamo incidentale. La Corte d’appello aveva accolto solo il motivo relativo ai doveri di collaborazione e rigettato il resto. Il notaio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Consiglio notarile ha resistito con controricorso e il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la ritenuta tempestività dell’azione disciplinare, sostenendo che gli atti erano già acquisiti oltre un anno e mezzo prima dell’avvio e che la contestazione avrebbe potuto essere elevata fin dal gennaio 2019. Il Collegio richiama il principio per cui, pur imponendo l’art. 153, comma 2, della legge notarile di procedere senza indugio, tutti i termini della fase amministrativa sono ordinatori, non essendovi decadenza o estinzione per intempestività.
Il ricorrente invocava le precisazioni di Cass. n. 7051 del 2021, secondo cui la natura ordinatoria non autorizza l’avvio dell’azione in ogni tempo, dovendosi accertare se il tempo impiegato sia adeguato all’esigenza di celerità. La Corte prende espressamente le distanze da tale precisazione: la natura ordinatoria dei termini non consente di introdurre limiti temporali all’avvio dell’azione, salva la prescrizione.
Il motivo è comunque infondato nel merito. La Corte d’appello si è confrontata con tale indirizzo e ha valutato la durata delle indagini, giustificata dalla pluralità di atti da esaminare, dalle richieste reiterate di chiarimenti e dalla situazione emergenziale pandemica. Si tratta di apprezzamento di merito immune da errori logici e di diritto, con il quale il ricorrente tenta di riproporre un giudizio sul fatto inammissibile in sede di legittimità.
Il secondo motivo investe la qualificazione delle procure. L’art. 70 della legge notarile consente il rilascio in originale degli atti contenenti procure riguardanti gli atti necessari all’esecuzione di un solo affare. La Corte conferma che l’ampiezza del potere conferito rende l’ipotesi non assimilabile alla procura per un singolo affare, anche accedendo al più ampio significato dell’espressione. La clausola apposta per “esaurirsi in unico contesto” costituisce un mero espediente per sottrarre gli atti agli obblighi di registrazione e conservazione.
Il terzo motivo è rigettato richiamando il principio per cui l’illecito deve essere ascrivibile almeno a titolo di colpa, con la conseguenza che l’errore sulla liceità del fatto è scriminante solo se incolpevole, desumibile da elementi positivi quali un’assicurazione di liceità della pubblica amministrazione o un provvedimento dell’autorità giudiziaria (Cass. n. 6383/2001). Nulla autorizzava il notaio a fare affidamento sulla liceità della condotta.
Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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