Verifica sulla tempestività dei pagamenti e obblighi di pubblicazione degli enti locali (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 40 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla tempestività dei pagamenti degli enti locali, rileva che la presenza di ritardi nei pagamenti, ancorché contenuti, espone l’ente a profili di criticità gestionali. Il parziale rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernenti l’indicatore annuale e gli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti, integra un inadempimento, sebbene giustificato da difficoltà organizzative, che non esime dall’obbligo di puntuale adempimento. Il mancato adempimento dell’art. 41, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone l’allegazione alle relazioni al rendiconto di un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, costituisce violazione degli obblighi informativi posti a tutela della regolarità contabile. Le misure organizzative e procedurali adottate dall’ente per ricondurre i tempi di pagamento nei termini di legge devono essere proseguite e monitorate nella loro efficacia.

Il Fatto

Nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, la Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato i dati pubblicati sulla piattaforma del Ministero dell’economia e delle finanze, rilevando per il Comune di Zenson di Piave, con riferimento al primo semestre 2025, un tempo medio ponderato di ritardo nei pagamenti pari a 2,88 giorni. A seguito della nota istruttoria, l’ente ha fornito riscontro, rappresentando le ragioni delle criticità riscontrate e le misure correttive adottate. La Sezione ha quindi proceduto alla verifica degli adempimenti in materia di pubblicazione e di obblighi informativi.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo in materia di ritardi nei pagamenti, prendendo le mosse dalla disciplina comunitaria e nazionale, per poi esaminare gli obblighi di pubblicazione e informativi gravanti sugli enti locali.

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, l’ente ha dichiarato che la pubblicazione non è avvenuta con continuità a causa del transito al nuovo programma informatico gestionale. La Sezione rileva il parziale rispetto degli obblighi, pur prendendo atto delle giustificazioni addotte, raccomandando il tempestivo aggiornamento delle pubblicazioni.

In merito all’adempimento di cui all’art. 41, d.l. n. 66/2014, l’ente ha ammesso di non aver riportato integralmente il prospetto nella relazione sulla gestione del rendiconto 2024, né di aver ottenuto le sottoscrizioni del legale rappresentante e del responsabile finanziario, quali conseguenze dell’omissione. La Sezione, pur prendendo atto delle motivazioni, raccomanda per il futuro il puntuale adempimento delle previsioni normative.

Quanto alle misure per assicurare la tempestività dei pagamenti, l’ente ha prospettato l’assunzione di personale, l’affidamento di un incarico di supporto per l’allineamento della piattaforma dei crediti commerciali, la revisione dei flussi procedurali e iniziative di formazione. La Sezione, valutate positivamente tali iniziative, raccomanda di proseguire e intensificare le misure adottate, monitorandone l’efficacia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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