L’azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. non soggiace alla decadenza triennale (Cass. civ. Sez. 1 n. 15492 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini di decadenza previsti per la proposizione delle azioni revocatorie dall’art. 69-bis, primo comma, l.fall. non si applicano all’azione di inefficacia disciplinata dall’art. 64 l.fall. L’azione per la dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento ha natura dichiarativa ed è, come tale, imprescrittibile. Il richiamo contenuto nel primo comma dell’art. 69-bis l.fall. va interpretato letteralmente come riferito alle sole “azioni revocatorie” disciplinate nella Sezione III, Capo III, della legge fallimentare, con la conseguente esclusione anche delle azioni revocatorie ordinarie.
Il Fatto
Il Fallimento di un imprenditore individuale conveniva in giudizio la moglie del fallito, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 64 l.fall., dell’atto del 21.11.2017 con cui il fallito aveva costituito, a titolo di liberalità, il diritto di abitazione sull’immobile di sua proprietà in favore del coniuge, atto intavolato nel libro fondiario pochi mesi prima della sentenza di fallimento dell’8.5.2019.
La convenuta eccepiva la decadenza del Fallimento, ai sensi dell’art. 69-bis l.fall., per il vano decorso del termine triennale dalla dichiarazione di fallimento. Il tribunale dichiarava l’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza; la corte d’appello confermava tale lettura, rigettando l’appello del Fallimento.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, con il quale il Fallimento censurava l’applicazione del regime decadenziale all’azione ex art. 64 l.fall. La Corte, richiamando il precedente di Cass. n. 33157 del 2025, afferma che i termini di decadenza previsti dall’art. 69-bis, comma 1°, l.fall. non si applicano all’azione di inefficacia disciplinata dall’art. 64 l.fall.
Il principio si fonda su due argomenti decisivi. In primo luogo, la lettera della norma: l’art. 69-bis l.fall. riferisce la decadenza alle “azioni revocatorie disciplinate dalla presente sezione”, non a tutte le azioni ivi contemplate. L’azione ex art. 64 l.fall., tuttavia, non è un’azione revocatoria, essendo invece un’azione del curatore volta a far valere l’inefficacia di atti dispositivi compiuti a titolo gratuito nel biennio anteriore al fallimento.
In secondo luogo, l’azione di inefficacia ex art. 64 l.fall. ha natura dichiarativa ed è imprescrittibile; sarebbe pertanto irragionevole assoggettarla a stringenti termini decadenziali, come quelli previsti per le azioni costitutive revocatorie.
La Corte esclude inoltre la rilevanza dell’argomento della corte d’appello circa la presunta discrasia sistematica con l’ipotesi dell’atto a titolo gratuito stipulato oltre il biennio ma nel periodo in cui il fallito esercitava l’impresa commerciale, riconducibile all’art. 69 l.fall. La diversità delle fattispecie, segnata dal diverso arco temporale di riferimento, giustifica razionalmente l’operatività di regimi giuridici differenti per le due azioni.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale condizionato, la sentenza è cassata con rinvio alla corte d’appello di Venezia, in differente composizione, per un nuovo esame della domanda e delle eccezioni, con pronuncia anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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