Il finanziamento all’impresa in dissesto è nullo se integra concorso in bancarotta (Cass. civ. Sez. 1 n. 7134 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto di finanziamento stipulato con un’impresa già in stato di insolvenza è nullo, a norma dell’art. 1418, primo comma, c.c., quando la sua stipulazione integri ex se una fattispecie di bancarotta, della quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore. A tali somme erogate si applica la soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c. La nozione di buon costume comprende le prestazioni che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato momento storico.
Il Fatto
La banca, quale società incorporante di un precedente istituto di credito, chiedeva l’ammissione al passivo del fallimento di una società per due finanziamenti chirografari, erogati nel 2020 quali misure di sostegno alla liquidità. Il curatore proponeva l’esclusione del credito, deducendo che i finanziamenti avevano aggravato il passivo e ritardato l’emersione dello stato di insolvenza, consentendo il pagamento integrale del credito chirografario della stessa banca, realizzato attraverso il ripianamento dello scoperto di conto corrente.
Il giudice delegato rigettava la domanda. L’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca veniva respinta dal Tribunale, che dichiarava la nullità dei contratti per violazione dell’art. 217 l.fall. e l’irripetibilità delle somme erogate ai sensi dell’art. 2035 c.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la decisione impugnata. I motivi di ricorso vengono trattati congiuntamente e ritenuti infondati. La Corte osserva che il contratto lesivo dei diritti dei creditori non è, di per sé, illecito, ma lo diviene quando sia stipulato in violazione di una norma imperativa, come quella penale. Nel caso in cui sia proprio la stipulazione a realizzare il risultato vietato dalla legge penale, si configura il cosiddetto reato-contratto, che determina la nullità del contratto.
La Corte precisa che il delitto di bancarotta è ravvisabile nella condotta dell’amministratore che, violando gli obblighi di legge, abbia stipulato un contratto di finanziamento aggravando il dissesto, nonché nella condotta di chi, quale soggetto extraneus, vi abbia concorso. In tale prospettiva, la stipulazione del finanziamento con un’impresa in stato di insolvenza può integrare una fattispecie di reato e il finanziatore è chiamato a rispondere a titolo di concorso.
Quanto alla censura concernente l’accertamento dell’abusiva concessione del credito, la Corte ritiene che gli elementi fattuali accertati dal Tribunale – la conoscenza dello stato di insolvenza, l’assenza di verifiche sul merito creditizio e il soddisfacimento preferenziale tramite la garanzia pubblica – siano idonei a fondare la decisione.
La Corte ribadisce, infine, l’applicabilità dell’art. 2035 c.c. La nozione di buon costume non si esaurisce nella morale sessuale ma comprende i principi etici della morale sociale in un determinato momento storico. La condotta preordinata a ritardare l’emersione dello stato di insolvenza, incrementando l’esposizione debitoria a danno della massa dei creditori, offende il buon costume e determina l’irripetibilità delle somme erogate.
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Nota della Redazione
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