Azione negatoria servitutis e onere della prova della proprietà (Cass. civ. Sez. II n. 21550 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione di negatoria servitutis, proposta ai sensi dell’art. 949 cod. civ., l’attore non è tenuto a fornire la prova rigorosa della titolarità del diritto di proprietà, come invece richiesto nell’azione di rivendicazione, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, anche indiziario o presuntivo, di possedere il bene in forza di un valido titolo. La qualificazione della domanda e l’interpretazione del suo contenuto costituiscono attività riservate al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei casi di vizio di nullità processuale, di error in judicando o di error facti. Una volta accertata la titolarità attorea e la mancata prova, da parte del convenuto, dell’esistenza del diritto di passaggio vantato sul fondo altrui, la condanna alla rimozione dell’opera costituisce corretta applicazione della regola di cui all’art. 949, secondo comma, cod. civ., diretta a far cessare la molestia e la turbativa. In tema di usucapione, il sindacato sulla valutazione delle prove e sull’accertamento del possesso uti dominus resta sottratto al giudizio di legittimità.
Il Fatto
I proprietari di un edificio convennero in giudizio il vicino, chiedendo la condanna alla demolizione di una scala in cemento armato realizzata sulla facciata del loro fabbricato e utilizzata dal convenuto per accedere al piano superiore della propria costruzione. Lamentavano un danno materiale ed estetico. Il convenuto resistette, deducendo che l’opera era stata edificata nel 1977 in forza di un accordo con il proprio genitore e che da allora era utilizzata in modo pacifico, pubblico e ininterrotto.
Dichiarata nulla la citazione per incertezza della causa petendi, gli attori integrarono la domanda precisando di agire ex art. 949 cod. civ. per far dichiarare l’inesistenza della servitù di passaggio e ottenerne la rimozione. Il Tribunale rigettò la domanda e dichiarò il convenuto proprietario per usucapione della scala e dell’area di sedime. La Corte d’appello, accogliendo l’impugnazione, dichiarò inesistente il diritto reale di godimento, rigettò la domanda di usucapione e condannò il convenuto alla rimozione del manufatto. Questi ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la censura sulla qualificazione della domanda. Richiamando il principio per cui la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono riservate al giudice di merito, la Suprema Corte ribadisce che tale attività è sindacabile solo in presenza di un vizio di nullità processuale, di un errore di qualificazione giuridica dei fatti allegati o dell’omessa rilevazione di un fatto decisivo e non contestato. Il ricorrente, invece, oppone una mera ricostruzione fattuale alternativa, senza allegare alcuno dei vizi tipizzati.
Quanto alla doglianza sulla motivazione, la Corte ricorda che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, ha ridotto il sindacato di legittimità al “minimo costituzionale”. Il vizio è denunciabile solo se si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza del difetto di sufficienza.
Sul piano probatorio, richiamando le Sezioni Unite n. 8053/2014 e la giurisprudenza successiva (Sez. 6 n. 27000 del 2016; Sezioni Unite n. 20867 del 2020), la Corte esclude che la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. possa fondare una censura sulla sola erronea valutazione del materiale istruttorio. L’apprezzamento delle prove spetta in via esclusiva al giudice del merito.
Nel merito della negatoria servitutis, la Corte conferma che, a differenza dell’azione di rivendicazione, l’attore può provare il proprio diritto anche per via presuntiva, attraverso la visura catastale e una perizia di parte, tanto più che la titolarità non era contestata. Il convenuto, invece, non ha provato il possesso uti dominus né l’esistenza del diritto di passaggio. La condanna alla demolizione trova così fondamento nell’art. 949, secondo comma, cod. civ.
Le censure sull’usucapione e sulla liquidazione delle spese sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate, rimanendo l’accertamento fattuale e la quantificazione riservati al giudice di merito.
Nota della Redazione
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