Prova dell’esposizione qualificata all’amianto e non contestazione del fatto costitutivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12186 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 per i lavoratori esposti all’amianto, il giudice di merito deve accertare, nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, se l’attore abbia provato la specifica lavorazione praticata e la concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite in relazione all’ambiente in cui l’attività è stata svolta. L’allegazione del fatto costitutivo — esposizione lavorativa ultradecennale ad amianto per un livello superiore a 100 fibre litro in rapporto a un periodo lavorativo di otto ore — per il suo contenuto fortemente valutativo è sottratta all’ambito di operatività del principio di non contestazione e attiene nella sua interezza al thema probandum. La prova dell’esposizione qualificata può reputarsi raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di superamento delle soglie di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, già macchinista e motorista su navi per oltre diciotto anni, aveva chiesto il riconoscimento della rivalutazione contributiva prevista dalla legge n. 257 del 1992 per l’esposizione alle fibre di amianto. Il Tribunale di Trapani aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Palermo, in riforma, ha accertato che il beneficio non spetta, perché l’esposizione qualificata non è stata dimostrata con ragionevole certezza.
Secondo i giudici d’appello, le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non sono decisive, poiché prescindono dalle modalità spazio-temporali delle mansioni, rimaste indimostrate. Il lavoratore impugna la sentenza per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi fanno leva sulla mancanza di specifiche contestazioni dell’Istituto in ordine agli elementi costitutivi del beneficio. La Corte li scrutin a congiuntamente e li dichiara infondati. Il fatto costitutivo dedotto in causa possiede un contenuto fortemente valutativo e non può essere coperto dal principio di non contestazione: esso ricade interamente nel thema probandum delineato dall’art. 2697 cod. civ.
Inoltre, l’Istituto ha dimostrato di avere ritualmente e radicalmente contestato la fondatezza della domanda già in primo grado, reiterando le contestazioni in appello e ponendole a raffronto con l’elaborato peritale, senza introdurre nuovi elementi di fatto. Le censure non sono di mero stile e non incorrono nel divieto di nova sancito dall’art. 437 cod. proc. civ., collocandosi nella linea difensiva già propugnata in primo grado.
La terza doglianza è dichiarata inammissibile. La Corte ribadisce che la prova dell’esposizione qualificata si reputa raggiunta solo in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione superiore alle soglie previste (Sez. lav. n. 25050 del 2015; Sez. lav. n. 19456 del 2007). La sentenza d’appello si è conformata a tali principi, esaminando la documentazione sui periodi d’imbarco e le valutazioni del consulente. È lo stesso ausiliario a rimarcare che la lacuna sui dati specifici degli ambienti preclude un giudizio in termini rigorosamente tecnico-scientifici, rendendo congetturali le sue conclusioni.
Il motivo, dietro lo schermo della violazione di legge, oppone solo una diversa lettura del materiale istruttorio, senza disvelare un error in iudicando rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il quarto motivo è infondato: la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non è tenuto a motivare il mancato uso di tale facoltà. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato integrato.
Nota della Redazione
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