Il recesso del professionista e lo scioglimento consensuale del contratto d’opera (Cass. civ. Sez. 2 n. 16223 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto d’opera intellettuale, la risoluzione consensuale del rapporto non richiede una manifestazione espressa e può essere desunta dal comportamento delle parti, anche dalla corrispondenza intercorsa tra committente e professionista. L’accertamento che il contratto si sia sciolto per mutuo consenso e non per recesso unilaterale del professionista, così come la valutazione delle prove e l’interpretazione della volontà delle parti, costituiscono un apprezzamento di merito che, se sorretto da una motivazione non apparente, è incensurabile in sede di legittimità. In tale contesto, la mancata contestazione dell’an debeatur nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto l’onere della prova è da ritenersi assolto sulla base del corredo probatorio acquisito.

Il Fatto

Un architetto otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un avvocato per il pagamento del compenso professionale relativo alla redazione di un progetto di ristrutturazione. L’avvocato, opponendosi, contestava esclusivamente il quantum debeatur, affermando che molte voci della parcella non erano dovute, senza tuttavia negare il conferimento dell’incarico professionale.

Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo il compenso, ma la Corte d’appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, condannava l’avvocato al pagamento della somma determinata dal C.T.U. La decisione della Corte territoriale si basava sulla risoluzione consensuale del rapporto, desunta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, e non su un recesso unilaterale del professionista.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi cinque motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione e sulla erronea applicazione dell’art. 1372 cod. civ. in relazione al recesso del professionista.

Il ricorrente sosteneva che il giudice del rinvio avrebbe dovuto accertare la sussistenza di un recesso unilaterale ingiustificato dell’architetto, non già una risoluzione consensuale del contratto. La Corte ha invece ritenuto che la decisione impugnata avesse correttamente adempiuto al compito demandato dalla precedente pronuncia di legittimità, valutando la compatibilità logica tra il deterioramento dei rapporti e lo scioglimento consensuale del rapporto. La ricostruzione della volontà delle parti, operata dalla Corte territoriale sulla base della documentazione in atti, è stata considerata incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta dal richiamo a un preciso elemento probatorio, ossia la comunicazione con la quale il professionista chiedeva chiarimenti sulla prosecuzione dell’incarico, cui seguiva la risposta del committente di attendere per “problemi organizzativi”.

Quanto alla dedotta inversione dell’onere della prova, la Suprema Corte ha rilevato che la contestazione dell’avvocato aveva riguardato solo le singole voci della parcella e non il conferimento dell’incarico, che pertanto doveva ritenersi non contestato. L’interruzione anticipata dei rapporti, inoltre, aveva impedito al professionista di completare il progetto esecutivo, ma ciò non escludeva il diritto al compenso per l’attività effettivamente svolta, come accertato dal C.T.U.

Il sesto motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo relativo all’irrealizzabilità dell’opera, è stato dichiarato inammissibile, poiché la Corte d’appello aveva già esaminato il profilo dell’utilità dell’attività svolta, rilevando che si trattava di un progetto di massima soggetto a modifiche. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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