Omessa pronuncia sul motivo di appello e domande nuove in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 17776 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce violazione dell’art. 112 c.p.c. non la decisione di rigetto, anche implicita, di un motivo di appello, ma l’omissione di qualsiasi esame della domanda. Il giudice del merito che abbia valutato il materiale istruttorio e la documentazione prodotta, escludendo la sussistenza di un credito, ha pronunciato sulla domanda, rendendo la decisione non censurabile in cassazione per il vizio di omessa pronuncia. Inoltre, la riqualificazione della causa petendi operata solo in appello integra una domanda nuova, la cui proposizione è preclusa ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
Il Fatto
La società Hintelco Sistemi s.r.l. aveva convenuto in giudizio Telecom s.p.a., chiedendone la condanna al pagamento di circa € 1.750.000,00 per prestazioni di fornitura di beni e servizi rese in esecuzione di un contratto di subfornitura, ampliato in corso d’opera rispetto all’oggetto iniziale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che non fosse stato concluso alcun rapporto contrattuale ulteriore rispetto a quello scritto. La Corte d’Appello di Roma, investita del gravame, aveva confermato la sentenza di primo grado, escludendo che fosse dovuto alcunché alla società ricorrente.
Avverso la sentenza d’appello, Hintelco Sistemi s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di merito omesso di pronunciarsi sul quinto motivo di appello e sulla domanda subordinata. Telecom s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso la fondatezza del ricorso principale. Ha ravvisato che la Corte territoriale non ha omesso di pronunciarsi sul quinto motivo di appello, ma lo ha esaminato e rigettato. Il giudice del merito ha riportato il contenuto del motivo, ha valutato la documentazione prodotta dalla stessa società ricorrente, giungendo alla conclusione che le somme richieste erano da imputare all’attività di cablaggio svolta non su incarico di Telecom, ma su ordine di un terzo soggetto, poi dichiarato fallito. Tale conclusione, fondata su una valutazione del materiale istruttorio, non è sindacabile in cassazione, ove non sia viziata da errori logici o giuridici. La ricorrente ha tentato, in realtà, di ottenere una nuova valutazione di merito, prospettando una diversa interpretazione della documentazione, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la distinzione tra le due causae petendi (contratto e attività ulteriore) non era stata chiaramente prospettata in primo grado, ma era emersa solo in appello, configurando una domanda nuova, la cui proposizione è preclusa dall’art. 345 c.p.c.
Quanto al ricorso incidentale condizionato, la Corte ne ha dichiarato l’assorbimento, essendo stato il rigetto del ricorso principale la premessa per il suo esame. La Corte ha, infine, condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge, e ha dichiarato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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