Cassa geometri, iscrizione all’albo sufficiente per l’obbligo contributivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6997 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l’iscrizione all’albo professionale. È irrilevante, in senso contrario, la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Il regolamento dell’ente ha definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti. Ne consegue che la Corte d’appello che abbia escluso il potere di iscrizione d’ufficio dell’ente, valorizzando la carenza di continuità ed esclusività dell’attività professionale, viola la autonomia regolamentare della Cassa.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’opposizione a una cartella esattoriale notificata a un geometra iscritto all’albo per contributi dovuti alla propria Cassa previdenziale in relazione agli anni 2011, 2013 e 2014. Il contribuente aveva svolto attività di tecnico progettista alle dipendenze di una cooperativa, con versamenti contributivi nella gestione lavoratori dipendenti dell’Inps, e aveva compiuto soltanto quattro atti in tre anni riconducibili all’attività libero-professionale di geometra.

Il Tribunale prima e la Corte d’appello di Perugia poi avevano accolto l’opposizione, dichiarando che nulla era dovuto all’ente previdenziale. La Corte territoriale aveva in particolare ritenuto che la Cassa fosse sfornita del potere di regolare l’iscrizione d’ufficio a prescindere dalla continuità e dall’esclusività dell’esercizio della professione. Avverso tale sentenza la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso deducono, rispettivamente, la violazione delle norme sull’autonomia dell’ente previdenziale e il diniego dei presupposti per l’iscrizione alla Cassa, con riferimento anche all’art. 1362 cod. civ. e all’art. 12 preleggi in tema di interpretazione. La Corte li esamina congiuntamente per la loro connessione e li ritiene entrambi fondati.

Il Collegio richiama il proprio precedente conforme (Sez. L n. 4568 del 19.02.2021), secondo cui, in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento dell’ente, l’iscrizione all’albo professionale. Resta del tutto irrilevante la natura occasionale dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito.

La Corte chiarisce che il regolamento della Cassa ha definito il sistema degli obblighi contributivi in coerenza con i principi della legge n. 335 del 1995, che ha consentito interventi volti ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali. Su questa base, l’autonomia regolamentare della Cassa non può essere compressa dal giudice di merito attraverso la valorizzazione di criteri — continuità ed esclusività dell’attività — che il regolamento stesso non richiede.

Nel caso concreto è pacifico che il geometra fosse iscritto all’albo e che non avesse osservato le modalità indicate dalla Cassa quanto alle comunicazioni relative ad attività di potenziale rilievo per l’obbligo contributivo. La sentenza impugnata, non essendosi attenuta al principio richiamato, viene cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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