Il creditore munito di garanzie speciali può agire con l’azione revocatoria ordinaria (Cass. civ. Sez. II n. 21325 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il creditore, ancorché assistito da garanzie reali o privilegi speciali sul patrimonio del debitore, conserva la legittimazione ad esercitare l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. a tutela della garanzia patrimoniale generica. La natura personale del credito non priva di legittimazione passiva i terzi acquirenti che abbiano concorso a sottrarre i beni alla garanzia, ancorché non eredi. La sussistenza del concreto pregiudizio derivante dall’atto dispositivo è accertamento riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata.

Il Fatto

Nel 1995 l’istituto di credito concedeva al debitore un mutuo agrario garantito da privilegio sui frutti pendenti e sulle attrezzature aziendali. Qualche mese prima del decesso del mutuatario, gli immobili di sua proprietà venivano alienati ai figli, i quali rinunciavano poi all’eredità. Il creditore conveniva in giudizio gli acquirenti e la moglie del debitore per sentir dichiarare la simulazione degli atti di compravendita e, in subordine, la loro inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ..

Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria e la Corte d’appello rigettava l’impugnazione dei soccombenti, dichiarando inammissibili le eccezioni nuove e rigettando nel merito le censure relative alla legittimazione passiva e alla consistenza del credito. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione gli acquirenti, articolando sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte disattende i primi due motivi, concernenti la natura personale del debito agrario e la pretesa carenza di legittimazione passiva degli acquirenti, non eredi. L’essere il debito privo di garanzia ipotecaria non rende i terzi acquirenti privi di legittimazione, atteso che essi hanno concorso a sottrarre gli immobili alla garanzia patrimoniale generica. Quanto all’asserito rimborso da parte del Fondo interbancario, la deduzione è priva di specificità e non verificabile in sede di legittimità per difetto di autosufficienza.

Con i motivi terzo, quarto e quinto i ricorrenti sostengono che il creditore, garantito da privilegi speciali, non avrebbe potuto agire con l’azione revocatoria. La Corte chiarisce che il creditore, al di là delle garanzie speciali che assistono il proprio credito, ben può agire con l’azione revocatoria ordinaria a tutela della garanzia generica. L’accertamento del concreto pregiudizio è riservato in via esclusiva al giudice del merito, che nella specie lo ha effettuato.

Sesto e settimo motivo, relativi alla destinazione dei ricavi delle vendite al pagamento di debiti scaduti, non superano il vaglio di ammissibilità: la Corte territoriale ha spiegato che il valore dei beni alienati era superiore all’introito e i ricorrenti perorano una ricostruzione alternativa non scrutinabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese essendo la controparte rimasta intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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