Prova presuntiva della simulazione e legittimità della verifica in Cassazione (Cass. civ. n. 28015 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’erede che agisce per l’accertamento della simulazione di una donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall’art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, quand’anche non proponga contestualmente l’azione di riduzione della donazione dissimulata. La denuncia in sede di legittimità della violazione o falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c. è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo dei suddetti caratteri, non anche quando la critica si concreti in una differente ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica diversa. L’interpretazione della domanda giudiziale, non involgendo l’accertamento di un vizio in procedendo, è attività riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Genova, in accoglimento delle domande di due eredi, aveva dichiarato simulato il contratto con il quale il de cuius aveva trasferito al figlio un immobile ad uso alberghiero, riservandosene l’usufrutto, ricevendone in cambio l’obbligo di mantenimento. Il negozio era stato ritenuto dissimulante una donazione nulla per difetto di forma. I giudici di merito avevano inoltre riconosciuto agli attori, quali legittimari, il diritto a percepire le quote del valore dell’immobile e dei conti correnti, nonché i frutti civili della gestione alberghiera.

Il figlio, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, contestando l’ammissione della prova presuntiva della simulazione, l’interpretazione della domanda e la liquidazione dei frutti.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la violazione degli artt. 1417 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. I motivi non veicolavano, in realtà, censure di violazione di legge, ma miravano a rimettere in discussione l’interpretazione dell’atto di citazione data dal giudice di merito. La S.C. ha ricordato che l’erede può avvalersi del regime probatorio dell’art. 1417 c.c. se l’azione è strumentale alla tutela della quota di riserva, richiamando Cass. n. 11659 del 2023, e ha dichiarato i motivi inammissibili, poiché l’interpretazione della domanda è attività riservata al giudice del merito.

Quanto al terzo motivo, concernente l’art. 2729 c.c., la Corte ha ricostruito i requisiti della prova presuntiva: la “precisione” riguarda il fatto noto, la “gravità” il grado di probabilità del fatto ignoto, la “concordanza” la convergenza di più indizi. Ha precisato che la censura è ammissibile solo se la presunzione si fonda su fatti privi dei requisiti legali, non già se si prospetta una diversa inferenza. Nel caso di specie, il ricorrente aveva solo contrapposto una propria valutazione a quella del giudice e allegato circostanze mai dedotte nel merito, sicché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

Il quarto motivo, sull’onere di provare il pagamento del prezzo, è stato ritenuto inammissibile perché volto a far venir meno un solo elemento del ragionamento presuntivo, senza dimostrare che le conclusioni non sarebbero potute rimanere ferme. La Corte ha evidenziato che, qualora l’azione di simulazione si fondi su elementi presuntivi, l’acquirente ha l’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo, richiamando Cass. n. 5236 del 2017.

Il quinto motivo, relativo all’art. 1102 c.c., è stato rigettato. Il principio invocato dal ricorrente sull’uso esclusivo del bene comune non era applicabile, poiché non si trattava di gestione di un bene da parte di un comproprietario, ma di acquisizione esclusiva di frutti di un bene attratto alla massa ereditaria. Il sesto motivo, sulla violazione dell’art. 210 c.p.c., è stato infine dichiarato inammissibile, concernendo un vizio del giudizio di primo grado che avrebbe dovuto costituire motivo di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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