Mancata consegna del foglio informativo e prescrizione dei buoni postali (Cass. civ. Sez. 1 n. 4654 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, la sottoscrizione e consegna del titolo, ovvero la conclusione per iscritto del contratto in caso di buono dematerializzato, determina il perfezionamento dell’accordo tra risparmiatore ed emittente. Gli obblighi informativi gravanti sull’ente collocatore, incluso quello di consegna del foglio informativo previsto dall’art. 3 d.m. 19 dicembre 2000, si collocano sul piano della mera esecuzione del contratto e non incidono sulla formazione del consenso. La loro violazione non integra un’ipotesi di impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., né determina la sospensione del termine prescrizionale, che opera soltanto nelle tassative ipotesi di cui all’art. 2941 cod. civ. L’ignoranza del titolare circa la durata del titolo non rileva, pertanto, quale causa impeditiva o sospensiva della prescrizione, essendo la conoscenza degli elementi essenziali dell’operazione assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di emissione della serie. La condotta omissiva del debitore, quand’anche consistente nella mancata consegna di un atto dovuto, ha efficacia sospensiva solo ove assuma i caratteri del doloso occultamento del debito ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.
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Nota della Redazione
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