Azione risarcitoria non autonoma inammissibile senza giudicato di annullamento (TAR Abruzzo n. 497 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione risarcitoria non autonoma presuppone un giudicato sostanziale di annullamento, ovvero, in applicazione dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., un giudicato di accertamento dell’illegittimità dell’atto. La sentenza che definisce in rito il giudizio di annullamento per improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito del conseguimento del bene della vita per effetto di una speciale fattispecie legale, non integra il presupposto dell’azione risarcitoria non autonoma. Il ricorrente non può, pertanto, giovarsi del termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato previsto dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., disciplina di favore dettata da ragioni di economia processuale e applicabile solo in presenza di un giudicato sostanziale di annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti per l’illegittima assegnazione di un punteggio insufficiente alle prove scritte dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2017. L’abilitazione era stata poi conseguita a seguito della misura cautelare atipica della riedizione delle operazioni di correzione, disposta dal Tribunale con ordinanza. Il ricorrente ha quantificato i danni patrimoniali in misura non inferiore a euro 10.000,00 e quelli non patrimoniali in misura non inferiore a euro 15.000,00, chiedendo anche una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.
Il Ministero della Giustizia ha eccepito l’inammissibilità per inesistenza del presupposto dell’azione risarcitoria non autonoma, non potendo qualificarsi tale il giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato improcedibile il ricorso di annullamento, nonché l’irricevibilità per superamento del termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 5, cod. proc. amm..
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 30, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Ove l’azione risarcitoria non sia stata proposta in via autonoma entro il termine di cui all’art. 30, comma 3, è previsto uno slittamento del termine decadenziale, al fine di favorire la concentrazione delle tutele.
Tale disciplina di favore è dettata da ragioni di economia processuale: l’azione risarcitoria proposta sulla scorta di un giudicato sostanziale di annullamento consente al giudice di ritenere provato uno degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, ossia l’illegittimità dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie, il ricorrente ha conseguito l’abilitazione nelle more per effetto della speciale fattispecie legale di cui al comma 2-bis dell’articolo 4 del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168. Egli non ha però proposto l’azione risarcitoria né ha domandato l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori nel corso del giudizio di annullamento, definito con la sentenza dichiarativa dell’improcedibilità.
Il giudicato formatosi su tale sentenza non ha valore di giudicato sostanziale, come esplicitato nella relativa motivazione, ove si afferma che il conseguimento dell’abilitazione costituisce un effetto automaticamente previsto dalla legge e, in ragione di ciò, produttivo dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte di un fatto nuovo idoneo a determinare il superamento della precedente determinazione negativa e a rendere inutile qualsiasi statuizione sulla legittimità degli atti impugnati, con richiamo a T.A.R. Campania Napoli n. 4120/2019.
Il ricorrente non può, dunque, giovarsi della disciplina di favore che l’art. 30, comma 5, cod. proc. amm. riserva a chi abbia ottenuto un giudicato sostanziale di annullamento ovvero, in applicazione dell’art. 34, comma 3, un giudicato sostanziale di accertamento dell’illegittimità dell’atto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di un presupposto dell’azione risarcitoria non autonoma, con compensazione delle spese di lite in ragione del conseguimento del bene della vita.
Nota della Redazione
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