Traslazione del progetto PNRR: la mensa resta nel plesso attivo (TAR Abruzzo n. 490 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto a una richiesta di modifica progettuale di un intervento ammesso a finanziamento PNRR costituisce esercizio di un potere discrezionale incidente sulla fase pubblicistica e pre negoziale del rapporto, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. La modifica che consista nella sola traslazione del progetto approvato su altro edificio scolastico, asservito e funzionale a quello originario e appartenente al medesimo istituto, non integra una nuova candidatura né una sopravvenuta inammissibilità della proposta. Persiste, pertanto, il requisito dell’avviso pubblico che esige la riferibilità dell’intervento a un plesso scolastico attivo alla data della candidatura, quando l’edificio di destinazione risulti già attivo sul portale ARES con la medesima denominazione, il medesimo codice Istituzione e il medesimo codice PES dell’istituto di riferimento.
Il Fatto
Il Comune ricorrente ottiene l’ammissione al finanziamento di un intervento ricompreso nel PNRR, per la realizzazione di una mensa scolastica a servizio di un istituto comprensivo, con importo inizialmente pari a € 1.500.000,00 e successivamente ridotto fino a € 869.715,00. A fronte della riduzione, l’ente presenta una richiesta di modifica ai sensi dell’art. 13 dell’avviso pubblico, chiedendo di realizzare la stessa mensa, sempre a servizio del medesimo istituto, presso un diverso plesso comunale connesso e asservito a quello originario, con costi progettuali contenuti in € 935.550,00. Il Ministero recepisce la modifica nella convenzione di finanziamento sottoscritta in data 19.2.2025.
Con il provvedimento impugnato, il Ministero nega l’autorizzazione alla traslazione, rilevando che l’edificio di destinazione risulta inattivo. Il Comune impugna il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione delle regole dell’avviso, l’eccesso di potere e la lesione del legittimo affidamento. Il Ministero si costituisce, eccependo il difetto di giurisdizione, il difetto di competenza e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni processuali. Il difetto di giurisdizione è infondato: oggetto del giudizio non è la revoca di un finanziamento per inadempimento contrattuale, ma un diniego sulla richiesta di modifica del progetto già ammesso, che implica l’esercizio di un potere discrezionale sulla fase pubblicistica e pre negoziale. Lo conferma la stessa difesa ministeriale, secondo cui il diniego non esclude il Comune dal finanziamento, ma solo la realizzazione dell’intervento mediante traslazione.
È infondata anche l’eccezione di difetto di competenza in favore del TAR Lazio, poiché l’unico atto impugnato è la determinazione di diniego e nessuna doglianza investe l’avviso pubblico. Parimenti respinta è l’inammissibilità per asserita mancata censura delle ragioni del diniego, smentita dall’effettiva articolazione delle censure.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il motivo. L’edificio di destinazione risulta già attivo sul portale ARES della Regione Abruzzo quale plesso dell’istituto di riferimento, con la medesima denominazione, lo stesso codice Istituzione e il medesimo codice PES. Persiste dunque il requisito dell’art. 5, co. 3, lett. f), dell’avviso, opposto nel provvedimento impugnato: il progetto della mensa si riferisce e resterà collocato nel sistema dell’istituto scolastico attivo al momento della candidatura.
La proposta ha quindi riguardato un plesso pacificamente attivo alla data della candidatura, poi approvata in graduatoria, e la successiva modifica si è risolta nella sola traslazione del progetto approvato all’interno di altro edificio asservito e funzionale a quello originario. Non è perciò configurabile una sopravvenuta inammissibilità, tanto più che la modifica è stata accettata e recepita nella convenzione. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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