Ottemperanza al giudicato e astreinte commisurate agli interessi legali (TAR Campania n. 947 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima l’accoglimento della domanda. L’astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è quantificata negli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato, con limite massimo del 10% dell’importo dovuto, assolvendo funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord. Il titolo accerta il diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per due annualità.
Il provvedimento, passato in giudicato e notificato all’amministrazione in data 16 luglio 2025 ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni, non risulta eseguito. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, intimato, non si è costituito in giudizio. La ricorrente chiede la condanna al pagamento di quanto dovuto, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali dell’azione. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3 cod. proc. amm.. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
La sentenza risulta passata in giudicato, come da certificazione in atti. Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è fondato. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova dell’adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Ove decorra infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione, il commissario porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario provvede all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, all’impegno, alla liquidazione, all’ordine e al pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.
È accolta altresì la domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege, attese le funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.. Quale dies a quo si assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, del giudicato, non perdendo l’amministrazione il proprio potere di provvedere pur in presenza del commissario. Quale limite massimo si fissa la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, secondo i criteri della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 e n. 7/2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura ridotta del 50%, trattandosi di ricorso di natura seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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