Certificazione positiva dei costi del contratto collettivo regionale AREA (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 29 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione di attendibilità dei costi e di compatibilità finanziaria che la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti rende sui contratti collettivi regionali di lavoro, ai sensi dell’art. 63 della legge regionale Sardegna n. 31/1998, presuppone una quantificazione degli oneri ancorata al bilancio dell’ente destinatario e non al solo comparto regionale. Il giudizio di compatibilità finanziaria va espresso con riguardo allo specifico ente cui il contratto si applica, verificando la sostenibilità degli oneri rispetto alle risorse stanziate nel suo bilancio. La certificazione positiva non è un controllo di merito sull’opportunità della disciplina contrattuale, ma un controllo di regolarità contabile sulla copertura degli oneri. Essa costituisce il presupposto di legittimità dell’applicazione dello stralcio economico e ne condiziona l’efficacia finanziaria.
Il Fatto
Il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha trasmesso alla Sezione del controllo la relazione tecnica contenente i prospetti di quantificazione degli oneri derivanti dall’applicazione dello stralcio economico del contratto collettivo regionale di lavoro, triennio 2022-2024, al personale dipendente dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa. Gli oneri sono stati determinati in relazione al bilancio dell’ente.
Su richiesta di chiarimenti del magistrato istruttore, il Comitato ha fornito risposte, rettifiche e integrazioni. L’istruttoria tecnica è stata svolta da un apposito gruppo di lavoro. La questione sottoposta alla Sezione è dunque la verifica dell’attendibilità della quantificazione dei costi e della loro compatibilità con le risorse stanziate nel bilancio dell’ente.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo dell’art. 63 della legge regionale Sardegna n. 31/1998, che riserva alla Corte dei conti la certificazione dei costi dei contratti collettivi regionali e la verifica della loro copertura. Il controllo si articola in due momenti distinti: l’attendibilità della quantificazione degli oneri e la loro compatibilità finanziaria.
Il primo profilo riguarda la correttezza tecnica dei prospetti predisposti dal Comitato e la loro coerenza con gli istituti contrattuali. La Sezione ha richiesto chiarimenti su specifici istituti, proprio per saggiare l’attendibilità delle stime e delle correlate coperture. Le risposte ricevute, unitamente alle rettifiche e integrazioni, hanno consentito di chiudere l’istruttoria.
Il secondo profilo riguarda la sostenibilità degli oneri rispetto al bilancio dell’ente destinatario. La Corte sottolinea che la quantificazione è stata effettuata in relazione al bilancio dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, e non in astratto al comparto. È questo l’elemento che caratterizza il giudizio: la verifica della compatibilità va condotta con riguardo alle risorse concretamente stanziate nel bilancio dell’ente.
La documentazione acquisita risulta idonea a consentire le verifiche richieste. La Sezione, pertanto, esprime la certificazione positiva dell’attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria con il bilancio dell’ente, come illustrato nell’allegato rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della deliberazione.
Sul piano degli effetti, la Corte ordina la trasmissione della deliberazione agli organi interessati, in conformità all’art. 63, comma 5, della legge regionale n. 31/1998, e invita il Comitato a darne adeguata diffusione presso gli uffici e gli enti del comparto e gli organi di controllo interno.
Nota della Redazione
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