Bancarotta fraudolenta: amministratore di fatto e qualifica al momento dei fatti (Cass. pen. Sez. V n. 27960 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei delitti di bancarotta fraudolenta la qualifica di amministratore di fatto può essere affermata sulla base di una pluralità di elementi convergenti e di atti di gestione specificamente individuati, e non richiede la permanenza della carica formale fino alla dichiarazione di fallimento: è sufficiente che il soggetto abbia rivestito la qualifica richiesta nel periodo in cui sono state poste in essere le condotte tipiche, ovvero sussista un accordo con l’amministratore subentrato per il compimento di tali atti (cfr. Sez. V n. 31691 del 30.05.2024). Ai fini della bancarotta patrimoniale per distrazione non è necessario che il profitto confluisca nel patrimonio dell’amministratore, essendo sufficiente la sottrazione dei beni alla loro funzione di garanzia dei creditori, né è richiesta la prova che la singola operazione abbia cagionato o aggravato lo stato di insolvenza (Sez. Un. n. 22474 del 31.03.2016). In tema di bancarotta documentale, il dolo specifico può essere desunto da una valutazione complessiva delle risultanze, senza automatismi fondati sulla sola assenza delle scritture.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18 settembre 2025, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Firenze per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. All’imputato si contestava, nella qualità di amministratore unico e di fatto di una società poi dichiarata fallita, di avere distratto somme mediante l’emissione di assegni circolari privi di causale giustificativa e di avere sottratto o distrutto le scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale.

Il ricorrente ha censurato la qualifica soggettiva attribuitagli, la configurabilità delle distrazioni e del nesso con il dissesto, la sussistenza del dolo documentale e il trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all’esclusione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi sulla qualifica soggettiva. Il collegio rileva che la Corte territoriale ha fondato la qualità di amministratore di fatto non su mere intestazioni formali, ma su una pluralità di elementi convergenti: le dichiarazioni del soggetto che aveva ricoperto la carica per pochi mesi, assunto su richiesta dell’imputato e mai realmente attivo nella gestione, il collegamento con la società destinataria delle somme e il diretto coinvolgimento dell’imputato negli atti bancari e nelle operazioni economiche contestate.

Secondo la Corte, tali circostanze integrano atti di gestione diretti e specificamente individuati, incompatibili con un ruolo meramente formale o marginale. L’irreperibilità dell’ultimo amministratore non assume autonoma valenza dimostrativa, ma concorre con gli altri elementi acquisiti. La distinzione tra gli artt. 216 e 223 legge fall. dipende dalla qualifica dell’agente e dalla natura delle condotte: accertata la qualità di amministratore di fatto, la questione diventa irrilevante, non essendo necessario che la carica permanga fino alla dichiarazione di fallimento.

Sul versante patrimoniale, la motivazione valorizza la sequenza oggettiva delle operazioni bancarie: l’acquisto di un veicolo mediante finanziamento, la successiva rivendita, il confluire del ricavato sul conto sociale e la fuoriuscita di somme pressoché corrispondenti mediante assegni circolari destinati a soggetti privi di comprovata ragione creditoria. La Corte ribadisce che, per la distrazione, non occorre che il profitto giunga all’amministratore, essendo sufficiente la destinazione dei beni a fini estranei all’interesse dell’impresa.

Quanto al nesso causale, il collegio richiama il principio per cui non è richiesta la prova che la singola operazione abbia cagionato o aggravato l’insolvenza, rilevando altresì le condotte distrattive anteriori alla dichiarazione di fallimento, purché riferibili a chi rivestiva la qualifica al momento dei fatti.

Sulla bancarotta documentale, la Corte esclude l’automatismo probatorio prospettato dalla difesa: la responsabilità è desunta dalla mancata conservazione di documentazione esistente al momento dell’assunzione dell’incarico e dall’impossibilità di ricostruire le vicende societarie. Il dolo specifico è affermato attraverso una valutazione complessiva, non sulla sola assenza delle scritture. Quanto al trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti generiche è sorretto dal precedente penale specifico e dall’assenza di condotte risarcitorie; la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità è esclusa perché la pena inflitta eccede il limite di legge. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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