Concorso esterno in bancarotta e correlazione tra accusa e sentenza (Cass. pen. Sez. V n. 27962 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra la violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., la condanna pronunciata a titolo di concorso esterno nel delitto di bancarotta fraudolenta in luogo della qualifica di amministratore di fatto contestata in imputazione, allorché rimanga immutata l’azione distrattiva ascritta. Sussiste, infatti, un rapporto di continenza tra la fattispecie originariamente contestata e quella ritenuta, di identica natura giuridica ma più circoscritta sul piano fattuale, con conseguente delimitazione del thema probandum e nessun pregiudizio effettivo ai diritti della difesa. La condotta del professionista che, con consigli tecnici e interventi concreti, orienti gli amministratori verso forme illecite di gestione è idonea a fondare la responsabilità quale ideatore e istigatore del disegno fraudolento.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pistoia, ha confermato l’affermazione di responsabilità degli imputati per una pluralità di condotte distrattive e dissipative realizzate nella gestione di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita nel 2016, operante in stabile interrelazione con altra società facente capo al medesimo polo familiare. Tra le condotte accertate figurano la concessione in comodato gratuito dell’azienda, l’accollo dei costi di gestione da parte della comodante, la corresponsione di compensi privi di giustificazione economica e l’iscrizione in contabilità di un debito fittizio. La responsabilità è stata riconosciuta, tra gli altri, a carico di un consulente, quale concorrente morale e materiale, e dei gestori della società fallita.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il consulente, con due motivi, e gli altri imputati, con un distinto atto di impugnativa recante ulteriori due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del consulente censura la violazione del principio di correlazione, per avere la Corte territoriale escluso il ruolo di amministratore di fatto e affermato la responsabilità a titolo di concorso esterno. La Corte di legittimità richiama la costante giurisprudenza secondo cui non si ha mutamento del fatto quando la fattispecie ritenuta è della stessa natura giuridica di quella contestata e più circoscritta, con delimitazione del thema probandum. Nel caso concreto l’operato del ricorrente è stato qualificato come quello di un mandatario incaricato professionale che, con i propri consigli tecnici, aveva orientato gli amministratori verso forme illecite di gestione: un rapporto di continenza tra accusa e sentenza esclude dunque il vulnus difensivo.

Il secondo rilievo, relativo al nesso causale tra l’attività professionale e le condotte distrattive, è dichiarato inammissibile per assenza di confronto con l’argomentazione della sentenza impugnata. Questa ha evidenziato come il ricorrente fosse il mentore del consiglio di amministrazione, avesse tenuto i rapporti con le banche e il personale e si fosse occupato della contabilità. Decisivo, sul piano indiziario, il divario tra il compenso annuo pattuito e quello effettivamente percepito in un arco temporale prossimo al fallimento.

Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è ritenuto inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il giudice può prendere in esame il solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen. che ritenga prevalente, né è precluso l’utilizzo dei medesimi dati di gravità del fatto per determinare la pena e negare il beneficio, senza lesione del principio del ne bis in idem.

Le censure dei restanti ricorrenti sono dichiarate inammissibili o manifestamente infondate. La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di appello non ha l’obbligo di confutare ogni singola doglianza, essendo sufficiente che dimostri di aver tenuto conto delle decisive risultanze processuali, restando il sindacato di legittimità circoscritto ai soli rilievi di macroscopica evidenza. Quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, si ribadisce che il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore può realizzarsi in qualsiasi forma, essendo irrilevante la natura dell’atto e la possibilità di recupero del bene tramite le azioni della curatela.

Quanto alla posizione del socio amministratore che prelevi somme asseritamente corrispondenti a crediti per il lavoro prestato, si afferma che tale condotta configura bancarotta per distrazione e non bancarotta preferenziale, non essendo il rapporto di immedesimazione organica assimilabile a un rapporto di lavoro, salvo l’accertamento concreto di attività estranee alle funzioni organiche. Da ultimo, il diniego delle pene sostitutive è confermato: la loro esclusione può fondarsi sulla sola valorizzazione del parametro ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa, senza obbligo di accertamenti sulle condizioni economiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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