Motivazione apparente sul diniego di autorizzazione al lavoro del detenuto domiciliare (Cass. pen. Sez. I n. 27961 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione domiciliare, i provvedimenti con i quali il Magistrato di sorveglianza decide sulle richieste di modifica delle modalità esecutive, ai sensi dell’art. 47-ter, comma 2, ord. pen., sono impugnabili per cassazione per violazione di legge, incidendo sulla libertà personale. In tale sede la motivazione apparente — quella che si risolva in affermazioni generiche o apodittiche, avulse dalle risultanze processuali — integra violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il Magistrato di sorveglianza chiamato a pronunciarsi sull’autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa è gravato da uno specifico onere motivazionale, che deve confrontarsi con la specificità della situazione soggettiva del richiedente e con le circostanze allegate a sostegno dell’istanza.

Il Fatto

Il condannato, ammesso alla detenzione domiciliare, presenta istanza al Magistrato di sorveglianza di Messina per essere autorizzato a svolgere attività lavorativa. Il giudice rigetta, richiamando la natura eccezionale dell’autorizzazione e le condizioni alle quali è subordinata.

Avverso il provvedimento il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo che la decisione si risolve in una mera formula di stile, senza valutazione di elementi fattuali e documentali decisivi: il decesso della madre, unica fonte di reddito familiare, e la disponibilità di un preesistente contratto di lavoro come operatore ecologico presso una società municipalizzata. Il Procuratore generale chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla questione di ammissibilità. I provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità esecutive della detenzione domiciliare sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di legge, trattandosi di atti che incidono sulla libertà personale. Il collegio richiama sul punto la Sez. I n. 52134 del 2019 e la Sez. I n. 13336 del 2024, oltre alla sostanzialmente conforme Sez. I n. 25639 del 2013, che fonda l’impugnabilità sull’art. 111 Cost.

Passando al merito, la Corte ricorda che, nelle materie in cui il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, la motivazione apparente o la sua omissione totale integrano violazione di legge, per mancata applicazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Il vizio ricorre quando il giudice adotta uno schema meramente grafico, con affermazioni generiche che omettono un preciso confronto con le deduzioni difensive e la documentazione prodotta. La motivazione è apparente quando è del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si fonda su asserzioni apodittiche o proposizioni prive di efficacia dimostrativa, così da risultare sostanzialmente inesistente.

Tale vizio, per la Corte, ricorre nel caso di specie. Il Magistrato di sorveglianza si è limitato a richiamare l’incompatibilità della richiesta con le caratteristiche, la natura e la funzione della misura, segnalando la natura dell’attività lavorativa come insuscettibile di concreti controlli. Ha però omesso di considerare elementi potenzialmente decisivi: le condizioni soggettive del condannato, la morte della madre unica fonte di reddito, le ragioni della concessione della detenzione domiciliare e la natura dei bisogni indicati nel provvedimento applicativo della misura.

La Corte enuncia quindi il principio di fondo: il condannato in detenzione domiciliare, in presenza delle condizioni previste dall’art. 284 cod. proc. pen. e per il richiamo operato dall’art. 47-ter, comma 4, ord. pen., può essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per il tempo necessario a provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita. Da ciò deriva, in capo al Magistrato di sorveglianza, uno specifico onere motivazionale. Né rileva la condanna per evasione evocata dal Procuratore generale, perché essa non ha impedito l’ammissione alla misura e il provvedimento impugnato non l’ha posta come elemento ostativo.

Il ricorso è quindi accolto e l’ordinanza annullata con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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