Bancarotta: coamministratori di diritto e obbligo di motivazione sul dolo (Cass. pen. Sez. V n. 41748 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta e di bancarotta impropria da operazioni dolose, la responsabilità degli amministratori di diritto privi di delega non può essere desunta dal solo ruolo formale ricoperto. La motivazione della sentenza di merito deve confrontarsi con le doglianze difensive e indicare gli elementi di prova sul concreto esercizio dei poteri gestori e sulla consapevolezza delle operazioni illecite. Ai fini della bancarotta impropria da operazioni dolose è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà delle singole operazioni e nella prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa. La distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo se la cessione abbia ad oggetto, unitariamente, beni e rapporti giuridici e l’avviamento riferibile a quella autonoma organizzazione produttiva.
Il Fatto
Due consiglieri di amministrazione di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita venivano condannati, in primo e in secondo grado, per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di rimanenze e cespiti, per bancarotta impropria da operazioni dolose causali del fallimento, consistente nella sistematica evasione fiscale, e per bancarotta preferenziale mediante pagamenti in favore dell’Erario.
La Corte d’appello confermava la pronuncia del Tribunale. Gli imputati ricorrevano per cassazione contestando l’attribuzione di una responsabilità oggettiva da posizione, la carenza motivazionale sull’elemento soggettivo e, per uno di essi, la violazione del principio di correlazione tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato. La Corte territoriale muove da una premessa corretta, avendo qualificato i ricorrenti come coamministratori della fallita, investiti di funzioni collegiali. Tuttavia, sul piano degli elementi probatori, la motivazione non si confronta con le doglianze d’appello e non fornisce risposta congrua. La sentenza fa riferimento a un ruolo formale di amministratori di diritto, senza indicare le testimonianze a discarico né richiamare per relationem la sentenza di primo grado; con l’espressione “VEDI” sembra rinviare a diverse deposizioni, ma omette di indicarne il nome e il contenuto.
Anche il secondo motivo di entrambi i ricorsi è fondato. La motivazione sull’elemento soggettivo è carente. La Corte ribadisce che, per la bancarotta impropria da operazioni dolose, non è richiesto il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. V n. 16111 del 2024). Il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive rende prevedibile il conseguente dissesto (Sez. V n. 47621 del 2014).
Nel caso concreto, la Corte d’appello indica quali indici della consapevolezza il ruolo societario, l’assunzione alle dipendenze della nuova società e la continuità con la fallita, oltre alla partecipazione all’assemblea di approvazione del bilancio. La motivazione però non risponde alla deduzione sulla discrasia temporale dell’approvazione del bilancio 2016, avvenuta nel 2019, quando gli imputati non ricoprivano più alcun ruolo nella società, sciolta nel dicembre 2016.
Il terzo motivo del secondo ricorrente è fondato. La Corte territoriale ha ritenuto la distrazione delle rimanenze comprensiva dei beni strumentali, risolventesi di fatto in una cessione di azienda, senza riferimento all’avviamento. In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo se la cessione abbia ad oggetto, unitariamente, i singoli beni e rapporti giuridici e l’avviamento riferibile a quell’autonoma organizzazione produttiva (Sez. V n. 31703 del 2015; Sez. V n. 23577 del 2024).
Il quarto motivo è fondato per la contraddittorietà della motivazione sulla data delle condotte distrattive. Il quinto e il sesto motivo sono parimenti fondati: la Corte di merito desume la deliberazione di evasione dal mancato adempimento fiscale anche della nuova società, di cui era socio un solo coimputato, e non si confronta con le deduzioni sull’incarico all’esperto in ristrutturazioni e sulla rateizzazione delle cartelle. La sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello.
Nota della Redazione
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