Bancarotta e continuazione: motivazione contraddittoria dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. I n. 22932 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della disciplina della continuazione in executivis, è affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà la motivazione dell’ordinanza che, dopo aver riconosciuto la sussistenza del medesimo disegno criminoso sulla base dei plurimi indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, neghi poi il beneficio valorizzando la distanza temporale tra i reati e la genericità del fine. La contraddittorietà è ravvisabile, in particolare, quando il giudice afferma che l’istanza è meritevole di accoglimento e, nel contempo, la rigetta. Nei provvedimenti camerali, privi di un dispositivo dotato di autonoma rilevanza, il contenuto della decisione è racchiuso nell’intero contesto del provvedimento; deve pertanto stabilirsi quale sia stata l’effettiva volontà del giudice, desumibile dal provvedimento globalmente considerato nell’insieme di motivazione e dispositivo.
Il Fatto
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta nell’interesse del ricorrente per l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze, la prima irrevocabile il 7 novembre 2021 e la seconda irrevocabile il 27 marzo 2025, entrambe concernenti il delitto di bancarotta fraudolenta, commessi rispettivamente in data 24 luglio 2015 e in data 18 dicembre 2020.
Avverso l’ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 125 e 671 cod. proc. pen. e dell’art. 81 cod. pen., per motivazione apparente, nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa. La difesa ha evidenziato un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo: l’ordinanza afferma che l’istanza è fondata e meritevole di accoglimento, ma la rigetta; inoltre riconosce l’esistenza del medesimo disegno criminoso sulla base di plurimi indici, per poi negare il beneficio invocando la distanza temporale di cinque anni e la genericità del fine.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ravvisando un chiaro caso di manifesta illogicità della motivazione, oltre che di contraddittorietà della stessa. Nel provvedimento impugnato si afferma che l’istanza è meritevole di accoglimento alla luce dei plurimi indici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ma poi si nega il beneficio ritenendo l’assenza dell’unicità del disegno criminoso, pur avendone affermato la sussistenza poche righe sopra. Si conclude inoltre che i reati di bancarotta, pur omogenei, sono stati commessi a distanza di cinque anni e che l’interesse a preservare il patrimonio costituisce un mero fine generico.
Il percorso argomentativo del Collegio muove dalla qualificazione del provvedimento impugnato come provvedimento camerale. In tale sede, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione, poiché in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza: il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell’intero contesto del provvedimento, secondo il principio affermato da Sez. I n. 11873 del 19/12/2014, dep. 2015.
La Corte ne deduce l’impossibilità di comprendere il percorso argomentativo del giudice e, soprattutto, di individuare il tenore della decisione, se favorevole o no al ricorrente. A differenza delle sentenze, per le quali, in caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, vige il principio della prevalenza del dispositivo, in tema di ordinanze e decreti vale il principio secondo cui occorre stabilire quale sia stata l’effettiva volontà del giudice, così come emerge dal provvedimento globalmente considerato nell’insieme di motivazione e dispositivo, come affermato da Sez. I n. 754 del 27/01/1999.
Nel caso in esame, questa operazione interpretativa non risulta possibile. Il provvedimento è pertanto annullato con rinvio per nuovo esame dell’istanza.
Nota della Redazione
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