Rapina e nesso teleologico con l’omicidio: confermata la doppia conforme (Cass. pen. Sez. I n. 31945 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio aggravato dal nesso teleologico, la circostanza di cui agli artt. 576, primo comma, n. 1, e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. è configurabile quando la condotta di impossessamento segua senza soluzione di continuità al delitto contro la persona e sia ricostruita su indizi convergenti. La sparizione di un oggetto prezioso indossato dalla vittima in esatta coincidenza temporale con l’omicidio, il rinvenimento di beni alla persona offesa nella disponibilità dell’imputato e i precedenti specifici per reati contro il patrimonio integrano un quadro probatorio idoneo a fondare l’aggravante e l’elemento soggettivo del reato fine. Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la sentenza di appello che si salda con quella di primo grado forma un unico complessivo corpo decisionale. Integra infine rapina l’impossessamento di documenti contenenti dati personali, avuto riguardo alla funzione degli stessi e alle spese per la nuova emissione.
Il Fatto
La Corte di assise di appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva giudicato il ricorrente responsabile di omicidio e rapina, ritenendo il primo delitto aggravato dal nesso teleologico perché commesso per eseguire il secondo. Le sentenze di merito hanno ricostruito i fatti su plurimi indizi, acquisiti con il consenso delle parti: le immagini di telecamere collocate all’ingresso dello stabile e all’interno dell’abitazione hanno ripreso l’imputato mentre si introduceva nell’appartamento della vittima e rovistava nei mobili.
Il cadavere della persona offesa è stato rinvenuto il giorno successivo, con numerose ferite alla testa e al corpo. Ulteriori elementi indiziari hanno confermato la presenza dell’imputato sul luogo del delitto e la riferibilità della condotta: tracce ematiche, il rinvenimento di un martello e di un coltello imbrattati di sangue, di documenti intestati alla vittima e di capi di abbigliamento. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, per violazione di legge e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa della doppia conforme, richiamando il principio secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado quando i giudici del gravame esaminano le censure con criteri omogenei e operano frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza. Le due decisioni possono così essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale.
Sul primo motivo, relativo all’aggravante del nesso teleologico, la Corte ritiene la ricostruzione dei giudici di merito esente da vizi. I video hanno ripreso l’imputato mentre rovistava nei mobili e spostava la biancheria, in condotta contestuale alla scomparsa della vittima dalle immagini, con finalità funzionalmente volta all’impossessamento di beni appartenuti alla persona offesa. Sono stati valorizzati i precedenti specifici per reati contro il patrimonio, tra cui un accesso abusivo alla medesima abitazione, e il rinvenimento nella disponibilità dell’imputato di oggetti appartenenti alla vittima.
L’elemento soggettivo è stato ricostruito sullo svolgimento dei fatti; sul punto la censura è giudicata aspecifica, essendosi il ricorrente limitato a dedurre la carenza di consapevolezza e volontà di commettere il reato fine per mezzo dell’omicidio. La sparizione dell’anello indossato dalla vittima poco prima del decesso costituisce ulteriore elemento indiziario convergente. Quanto alle pretese lesioni da difesa, il ricorrente non si confronta con la consulenza medico-legale, che ha riferito la ferita al palmo della mano dell’imputato all’uso del coltello e non a una condotta difensiva.
La Corte ritiene irrilevanti il mancato rinvenimento dell’anello e il ritrovamento, a distanza di giorni, di una somma in contanti nell’abitazione: i giudici di merito hanno logicamente richiamato la plausibile distrazione dell’imputato, compatibile con il turbamento al momento dell’accesso abusivo. Richiamata la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 16114 del 2025 sul rapporto tra rapina c.d. impropria e morte della persona offesa, la Corte conferma la configurabilità dell’aggravante e la correttezza dell’esclusione del giudizio abbreviato.
Sul secondo motivo, concernente la sussistenza della rapina, la Corte osserva che la censura sollecita una inammissibile rivalutazione di merito e non coglie alcuna manifesta contraddittorietà della motivazione. Il mancato rinvenimento dell’anello e lo spostamento dell’autovettura della vittima in epoca successiva non introducono elementi incompatibili con la ricostruzione. L’impossessamento di beni quali la tessera sanitaria o l’abbonamento ai mezzi pubblici, contenenti dati personali, può integrare il reato di rapina, tenuto conto della funzione dei documenti, delle informazioni contenute e delle spese per la nuova emissione. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali e di rappresentanza delle parti civili.
Nota della Redazione
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