Ricorso per cassazione inammissibile per assenza di travisamento nella valutazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 3573 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità in tema di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. non può riguardare la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti, la rilevanza e la concludenza dei dati probatori. Sono pertanto inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal tribunale del riesame. L’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, sindacabile in cassazione solo in presenza di un travisamento della prova decisivo e incontestabile. Gli elementi di prova raccolti in intercettazioni cui non abbia partecipato l’imputato sono fonte di prova diretta, soggetta al libero convincimento razionalmente motivato. Le dichiarazioni registrate su iniziativa della polizia giudiziaria in colloqui investigativi con persona informata sui fatti, ancorché inutilizzabili in dibattimento, non costituiscono prova vietata in assoluto e sono utilizzabili in sede cautelare.
Il Fatto
Con ordinanza del 15 settembre 2025 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse di un indagato, avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere. All’indagato erano provvisoriamente contestati i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso, in relazione alla gestione e all’alienazione di terreni acquistati con somme provento di reato da un esponente di un clan camorristico.
La difesa deduceva vizi di motivazione e violazioni di legge, contestando in particolare la valutazione del quadro indiziario, la portata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l’utilizzabilità di una conversazione captata all’interno dell’auto di un soggetto, intervenuta con personale di polizia giudiziaria. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il costante principio per cui l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile in sede di legittimità solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in una motivazione mancante o manifestamente illogica. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, poiché la difesa, pur in modo articolato, ha riproposto una diversa valutazione del quadro indiziario, concentrandosi su una lettura parcellizzata degli elementi acquisiti e non confrontandosi effettivamente con la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata.
Quanto alla contestata conversazione con il Corvino, la Corte ha escluso la dedotta inutilizzabilità, ricordando che le dichiarazioni registrate su iniziativa della polizia giudiziaria in colloqui investigativi con persone informate sui fatti, ancorché inutilizzabili come prova in dibattimento, non costituiscono prova vietata in assoluto e sono utilizzabili in altre sedi, quale il giudizio abbreviato e, a maggior ragione, il procedimento cautelare. Nel caso di specie, peraltro, la captazione risultava regolarmente autorizzata dal Gip.
La Corte ha poi ribadito che l’interpretazione del linguaggio intercettato è questione di fatto rimessa al giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o in presenza di un travisamento decisivo. Ha altresì confermato che gli elementi raccolti in intercettazioni cui l’indagato non abbia partecipato costituiscono fonte di prova diretta, senza necessità di riscontri esterni quando abbiano natura indiziaria, purché gravi, precisi e concordanti.
In ordine all’aggravante del metodo mafioso, la Corte ha ritenuto configurabile la circostanza quando le modalità esecutive siano idonee a evocare la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso, anche se non direttamente indirizzata sulle vittime, ma funzionale alla più agevole consumazione del reato, valorizzando il radicamento territoriale del clan e il riferimento implicito al suo potere criminale in un territorio ove è nota la consorteria.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha applicato il principio della doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della custodia in carcere per i delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., superabile solo con elementi concreti e specifici, non ravvisati dal tribunale. La motivazione del riesame, priva di vizi logici manifesti e coerente con le emergenze indiziarie, non è stata ritenuta censurabile, con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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