Bancarotta documentale: il dolo specifico si desume dalle condotte distrattive (Cass. pen. Sez. VII n. 4730 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico non può essere desunto dal solo omesso rinvenimento delle scritture contabili. Esso va ricavato da una pluralità di indici di fraudolenza, tra i quali assumono rilievo centrale le condotte distrattive poste in essere dall’imprenditore. Tali condotte costituiscono la ragione probatoria forte dell’animus nocendi, poiché la sottrazione o la mancata tenuta della documentazione risulta funzionale a celare l’intento distrattivo. In tema di insolvenza fraudolenta, il dolo deve essere desunto da elementi induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento successivo all’assunzione dell’obbligazione, non dal solo inadempimento. In tema di continuazione, gli aumenti per i reati satellite devono essere calcolati e motivati in modo distinto per ciascuno di essi; l’obbligo motivazionale si fa più stringente quanto più la pena si discosti dal minimo edittale, ma resta contenuto quando l’aumento sia proporzionato e sorretto da motivazione congrua.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale della stessa città, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta societaria per distrazione e documentale specifica, di bancarotta impropria per aggravamento del dissesto mediante false comunicazioni ex art. 2621 cod. civ., nonché di due episodi di insolvenza fraudolenta per aver dissimulato lo stato di insolvenza della società, contraendo con due clienti un’obbligazione con il proposito di non adempierla.
Il condannato ricorreva per cassazione con tre motivi, lamentando vizi di motivazione in ordine al dolo specifico della bancarotta documentale, al dolo dell’insolvenza fraudolenta e all’eccessività degli aumenti per la continuazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato aspecifico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata aveva chiarito che la bancarotta documentale specifica scaturiva dalla volontà di copertura degli atti di gestione compiuti in danno della fallita. Il dato della mancata collaborazione del curatore veniva superato dalla circostanza che, proprio a partire dall’anno dell’accertamento erariale, la documentazione relativa ai beni e al magazzino risultava assente.
La Corte territoriale non aveva tratto il dolo dal solo omesso rinvenimento delle scritture, ma da ulteriori condotte, tra cui quelle distrattive. Proprio tali condotte costituiscono la ragione probatoria forte del dolo specifico, come chiarito da Sez. V n. 15743 del 18/01/2023. La mancanza della documentazione relativa ai beni e al magazzino era funzionale a celare l’intento distrattivo, e difettava anche la documentazione degli ultimi due mesi di attività.
Il secondo motivo non si confronta con la sentenza impugnata, che richiama il coefficiente psicologico del falso in bilancio, corredato dall’intenzione di ingannare i terzi. La dinamica decettiva si ripropone nei confronti dei due clienti, ai quali il ricorrente fece versare il denaro per l’acquisto delle cucine senza mai inoltrare l’ordine. Il dolo è desunto da elementi induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento successivo, non dal solo inadempimento, secondo l’insegnamento di Sez. II n. 6847 del 21/01/2015.
Il terzo motivo è parimenti infondato. La quantificazione degli aumenti risulta motivata in modo non manifestamente illogico, in ragione della particolare odiosità delle condotte, impattanti sulle finanze di ignari clienti. La Corte richiama il principio fissato da Sez. Un. n. 47127 del 24/06/2021: il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ogni reato satellite. Nel caso concreto la misura dell’aumento è superiore al minimo edittale ma decisamente inferiore al massimo, ed è corredata di motivazione giustificativa della dosimetria.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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