Reato continuato, aumenti per i reati satellite da motivare distintamente (Cass. pen. Sez. I n. 21916 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice che determina la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. Il grado di impegno motivazionale richiesto è correlato all’entità dei singoli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale. L’omessa indicazione dei criteri seguiti rende l’ordinanza carente di motivazione e impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il condannato ha chiesto al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna, tutte relative a violazioni dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza e ha rideterminato la pena in complessivi 3 anni e 2 mesi di reclusione e 4.800 euro di multa.

Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, per la mancata indicazione delle ragioni dell’aumento di 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa stabilito per ciascuno dei due reati satellite della sentenza n. 4. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, per essere stata inflitta, quanto a un capo della stessa sentenza, una pena superiore a quella fissata in cognizione.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il ricorso, in particolare il primo motivo. Il giudice dell’esecuzione, dopo aver riconosciuto la continuazione, ha quantificato la pena base e vi ha aggiunto un aumento di 6 mesi di reclusione e 600 euro di multa per ciascuno dei due capi oggetto della sentenza n. 4, senza spiegare i criteri seguiti.

Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, in tema di reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite. Il grado di impegno motivazionale è proporzionato all’entità degli aumenti e deve permettere di verificare il rapporto di proporzione tra le pene, il rispetto dei limiti dell’art. 81 cod. pen. e l’assenza di un cumulo materiale dissimulato.

Nel caso esaminato, l’individuazione della pena per i reati satellite non è corredata da alcuna motivazione, neppure di stile. Non viene quindi in questione la valutazione della congruità dello sforzo argomentativo rispetto alla pena inflitta, perché tale sforzo è del tutto assente. L’ordinanza non resiste alle censure e va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto; il secondo motivo resta assorbito.

Quanto al giudizio di rinvio, la Corte precisa che deve essere assegnato a una diversa persona fisica, richiamando la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui non escludono dal giudizio di rinvio il giudice che ha pronunciato l’ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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