Nessuna revoca della condanna se misura sospesa prima della Consulta (Cass. pen. Sez. VII n. 24080 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen. non può trovare accoglimento, in riferimento alle ricadute della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, in tutte le ipotesi in cui la sottoposizione alla misura di prevenzione rimasta sospesa, senza previa verifica d’ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta prima della pubblicazione della sentenza medesima. Il giudice dell’esecuzione non può sindacare nuovamente le argomentazioni già vagliate nei gradi di merito e nel provvedimento impugnato. Il ricorso che non si confronti con gli argomenti decisivi della decisione impugnata è inammissibile.
Il Fatto
Il condannato propone ricorso avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di revoca della sentenza di condanna n. 779/2021.
L’istante era stato sottoposto a misura di prevenzione e aveva poi riportato condanna per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159/2011. Nel ricorso si deduce che la misura era stata violata solo il 7 febbraio 2007, benché il provvedimento fosse stato emesso il 10 gennaio 2005, e che il Tribunale non avrebbe considerato la pronuncia della Corte costituzionale n. 162/2024. Da qui l’invocata attivazione dello strumento di cui all’art. 673 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le argomentazioni addotte erano già state tutte affrontate sia nelle sentenze di merito che avevano portato alla condanna definitiva, sia nel provvedimento impugnato.
Il giudice dell’esecuzione aveva evidenziato due aspetti fondamentali, rispetto ai quali il ricorrente non si è confrontato. Da un lato, il reato per il quale è intervenuta condanna definitiva non è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, che con la sentenza richiamata ha semplicemente disancorato la verifica della persistenza della pericolosità da un dato temporale rigido, costituito dai due anni di protratta detenzione.
Dall’altro lato, il ricorrente era stato sottoposto alla misura senza previa verifica del persistere della pericolosità prima della pubblicazione della sentenza n. 162/2024: detta pronuncia non ha dunque alcuna ricaduta sulla condanna attraverso lo strumento invocato dell’art. 673 cod. proc. pen.
La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, in caso di condanna definitiva per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — per la violazione, in particolare, dell’obbligo di permanenza presso l’abitazione in ore notturne — la domanda di revoca non può trovare accoglimento, in riferimento alle ricadute di una sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale, in tutte le ipotesi in cui la sottoposizione alla misura rimasta sospesa, senza previa verifica d’ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta prima della pubblicazione della sentenza medesima (Sez. 1, n. 31214 del 18/09/2020, Rv. 279799 – 01).
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione e in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.