Annullata ordinanza che trascura la dimensione dinamica del traffico telefonico (Cass. pen. Sez. V n. 7055 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la valutazione della gravità indiziaria non può arrestarsi al dato statico del traffico telefonico, dovendo questo essere considerato nella sua dimensione dinamica e unitamente agli altri elementi di prova, siano essi di tipo logico o fattuale. Il giudice che si limiti a qualificare il singolo dato come significativo ma “unico ed isolato” omette di esaminare il complesso degli indizi e le loro reciproche connessioni. Integra pertanto vizio di motivazione il provvedimento che non tenga conto della sequenza delle intercettazioni, della geolocalizzazione delle utenze e degli altri riscontri di indagine, nonché della più ampia ricostruzione contenuta nel provvedimento genetico.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un’ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva applicato una misura cautelare nei confronti di più indagati, nell’ambito di un procedimento relativo a furti di autovetture consumati presso un centro commerciale del Lazio. Avverso tale provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in punto di gravità indiziaria.

Il ricorrente deduceva in particolare che il Tribunale aveva fondato la propria valutazione su un singolo elemento, costituito dall’aggancio della cella telefonica nella zona del reato da parte dell’utenza in uso a uno degli indagati, trascurando la sequenza delle intercettazioni, i contatti tra i correi e il tracciato di geolocalizzazione delle utenze, tutti elementi idonei a ricostruire l’itinerario congiunto degli indagati.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto l’impostazione difensiva fondata sull’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178. Il Collegio rileva che la disposizione transitoria riguarda i dati di traffico telefonico e telematico acquisiti prima dell’entrata in vigore del decreto, mentre nel caso di specie i dati erano stati acquisiti successivamente. Il richiamo a quella norma è pertanto frutto di un errore di impostazione.

Tale errore, tuttavia, non inficia la fondatezza del ricorso, perché il ricorrente, nel reclamare l’applicazione del principio della necessaria conferma esterna del dato di traffico, ha in sostanza lamentato l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato in punto di valutazione della gravità indiziaria. Il punto nodale non è dunque la necessità o meno di un riscontro esterno, ma la portata degli indizi emersi e la loro idoneità ad assumere valenza qualificata.

La Corte condivide l’assunto secondo cui gli elementi emersi non si esauriscono nel mero dato statico del traffico telefonico, dovendo questo essere riguardato nella sua dimensione dinamica, anche alla luce degli altri elementi, di tipo logico e fattuale. Il ricorrente aveva evidenziato come la sequenza delle intercettazioni rappresentasse plasticamente le condotte tenute nel giorno dei furti, ricostruendo gli spostamenti dei tre indagati dalla Campania al Lazio e il ritorno verso il territorio di provenienza.

Il provvedimento impugnato, invece, si era limitato ad affermare che l’aggancio della cella nella zona del reato costituiva elemento significativo ma unico ed isolato, senza considerare tale dato nel suo complesso, insieme agli altri riscontri di indagine e alla più ampia ricostruzione contenuta nell’ordinanza genetica. Ne discende l’annullamento del provvedimento, con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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