Inammissibilità del ricorso per genericità e manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. 2 n. 16113 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
I motivi nuovi di impugnazione, ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall’impugnazione principale, essendo necessaria una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. La questione inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, con la conseguenza che, ove l’appello originario abbia riguardato altri aspetti del trattamento sanzionatorio, non è consentito dolersi con i motivi aggiunti dell’insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva. Analogamente, è inammissibile la richiesta di esclusione di qualsiasi altra circostanza aggravante non tempestivamente dedotta. Il potere discrezionale del giudice nell’applicazione delle pene sostitutive, di cui all’art. 58, l. n. 689/1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150/2022, è parametrato sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen., dovendo il giudice motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui la pena sostitutiva è inidonea a raggiungere la finalità rieducativa.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pistoia nei confronti dell’imputato, per i reati di tentato furto e furto aggravato. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di impugnazione: con i primi due ha contestato la declaratoria di inammissibilità dei motivi nuovi in tema di recidiva e di aggravante della esposizione a pubblica fede; con il terzo ha lamentato l’omessa motivazione sulla prescrizione dei reati di furto, subordinata all’accoglimento delle precedenti doglianze; con il quarto e il quinto ha dedotto la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in ordine al rigetto della domanda di sostituzione delle pene detentive brevi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente valutato i primi due motivi, dichiarandoli manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui i motivi nuovi devono presentare una connessione funzionale con quelli originari, non potendo ampliare il thema decidendum dell’impugnazione. La questione della recidiva e quella relativa alle circostanze aggravanti costituiscono punti autonomi della decisione, suscettibili di autonoma considerazione rispetto a censure inerenti ad altri profili circostanziali o al trattamento sanzionatorio. Il terzo motivo, espressamente subordinato all’accoglimento dei precedenti, è stato conseguentemente travolto.
Quanto al quarto e quinto motivo, la Corte ne ha rilevato l’insuperabile genericità, avendo il ricorrente omesso un effettivo confronto con il concreto percorso giustificativo dei giudici di merito. La Corte territoriale aveva fondato il rigetto dell’istanza di pene sostitutive su una prognosi infausta, desunta dalla reiterazione delle condotte e dai numerosi e gravi precedenti penali.
La Suprema Corte ha chiarito che, ai sensi dell’art. 58, l. n. 689/1981, come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, il giudice è tenuto a valutare e motivare, in chiave prognostica, le ragioni per cui la pena sostitutiva sia inidonea a raggiungere la finalità rieducativa, potendo escluderne l’applicazione sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.. Nel caso di specie, la valutazione prognostica negativa è stata ritenuta adeguatamente motivata e, come tale, insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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