Furto e appropriazione indebita del dipendente: decide il potere di disposizione (Cass. pen. Sez. V n. 22675 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita è decisiva l’indagine sul potere di autonoma disponibilità del bene in capo all’agente. Se tale potere sussiste, il mancato rispetto dei limiti di utilizzabilità integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario è configurabile il furto. Il dipendente che si impossessi di somme non affidategli con potere dispositivo autonomo, ma solo per operazioni materiali di trasporto, custodia o consegna, risponde di furto e non di art. 646 cod. pen. Ai fini delle pene accessorie, in caso di reati unificati dalla continuazione, si fa riferimento alla pena base in concreto del reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dagli aumenti.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, ha riqualificato come appropriazione indebita l’impossessamento delle somme versate dai soci e non ancora accreditate sui libretti, dichiarando per tali condotte il non doversi procedere per difetto di querela, e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. Nel primo grado la dipendente di una cooperativa di consumo era stata condannata per furto pluriaggravato continuato, avendo sottratto dal fondo cassa del prestito sociale un importo complessivo rilevante attraverso operazioni fraudolente sui libretti dei soci, con duplicazione degli stessi, firme false e rendiconti separati.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, contestando in particolare la qualificazione giuridica dei fatti, la carenza di motivazione sulle condotte riqualificate, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il numero degli aumenti per la continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il confine tra furto e appropriazione indebita, ribadendo che è decisiva l’indagine circa il potere di disponibilità del bene da parte dell’agente. Muovendo da tale criterio, richiama il precedente delle Sez. 5 n. 2032 del 15/01/1997, relativo al dipendente di una società di vigilanza che sottragga il denaro affidatogli solo per attività materiali di trasporto e custodia, ritenendo in tal caso configurabile il furto.
Il medesimo principio è applicato al funzionario di banca che disponga del denaro depositato in assenza di delega del correntista (Sez. 2 n. 2098 del 03/11/2022, dep. 2023) e al dipendente di una società di trasporti che si impossessi del carburante eccedente (Sez. 5 n. 37419 del 21/06/2021). Viene richiamato altresì il caso del cassiere dell’ufficio postale che trascriva importi maggiori sul libretto (Sez. 2 n. 43132 del 05/05/2016), precisandosi che il furto è configurabile anche quando il dipendente della banca si impossessi di somme già accreditate sui conti, mentre l’appropriazione indebita ricorre se il cassiere si appropri del denaro versato dal cliente prima dell’accredito (Sez. 5 n. 10758 del 21/12/2015, dep. 2016).
Su queste basi la Corte ritiene corretta la qualificazione della Corte territoriale: le somme già accreditate sui libretti erano di proprietà della cooperativa e l’imputata non aveva alcun potere di disporne autonomamente. La titolarità del diritto di querela spettava pertanto alla società, non ai singoli soci, titolari di un mero diritto di credito. Il secondo motivo è respinto, poiché le condotte riqualificate erano indicate per categoria e la riduzione di pena si ricava per differenza tra i due gradi.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile, essendo il giudizio sulle attenuanti generiche insindacabile nel merito ove non contraddittorio (Sez. 5 n. 43952 del 13/04/2017; Sez. 3 n. 28535 del 19/03/2014). Il quarto motivo è invece fondato: la Corte territoriale ha operato un numero di aumenti per la continuazione superiore a quello dei reati satellite, con conseguente annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio. Rilevata altresì l’illegalità delle pene accessorie, la pena base per il reato più grave, ridotta di un terzo per il rito, risulta inferiore a tre anni, dovendosi far riferimento alla pena base e non a quella complessiva (Sez. U n. 8411 del 27/05/1998; Sez. 5 n. 28584 del 14/03/2017; Sez. 4 n. 30040 del 23/05/2024).
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Nota della Redazione
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