Divieto di accesso del questore non richiede convalida (Cass. pen. Sez. III n. 25815 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ad una o più aree del territorio comunale, disposto dal questore ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017 per un periodo non superiore a dodici mesi, non richiede la convalida dell’autorità giudiziaria. La procedura di convalida, prevista a pena di inefficacia dal richiamo all’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, l. n. 401 del 1989, opera esclusivamente per la diversa e più grave ipotesi del comma 3, in cui il divieto di durata compresa tra dodici mesi e due anni sia adottato nei confronti di soggetto già condannato per reati contro la persona o il patrimonio. Ne consegue che la violazione del divieto privo di convalida integra la contravvenzione di cui all’art. 10, comma 2, ultimo periodo, d.l. n. 14 del 2017.
Il Fatto
Con sentenza del 23 ottobre 2025 la Corte di appello di Napoli confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli nei confronti del ricorrente per la contravvenzione di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017. L’imputazione riguardava la violazione del divieto di accesso ad aree del comune di Napoli disposto dal questore il 12 maggio 2022, per la durata di dodici mesi con decorrenza dal 13 maggio 2022, comprendente le zone di via Nisco e Largo Vasto a Chiaia. Il controllo era avvenuto il 21 marzo 2023.
Avverso la sentenza di appello il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge. La tesi difensiva era che il provvedimento del questore, in mancanza di convalida da parte dell’autorità giudiziaria, avesse perso efficacia prima del controllo, con conseguente impossibilità di configurare il reato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo vigente ratione temporis. L’art. 10 d.l. n. 14 del 2017, al comma 1, disciplina l’ordine di allontanamento adottato dagli organi accertatori. Al comma 2 prevede che, nei casi di reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, commi 1 e 2, il questore possa disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso a una o più delle aree indicate, specificando le modalità compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario.
Il comma 3 della stessa disposizione eleva la durata del divieto quando le condotte risultino commesse da soggetto già condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. In tale ipotesi la durata non può essere inferiore a dodici mesi né superiore a due anni, e la violazione è punita con l’arresto da uno a due anni.
È solo con riguardo a questa seconda ipotesi, osserva la Corte, che il comma 4 richiama l’art. 6, commi 2-bis, 3 e 4, l. n. 401 del 1989, il quale prevede, a pena di inefficacia, la convalida giudiziaria del provvedimento questorile. Il procedimento di convalida resta dunque estraneo alla fattispecie del comma 2.
Nel caso concreto il provvedimento questorile del 12 maggio 2022, adottato ai sensi dell’art. 10, comma 2, prevedeva il divieto per dodici mesi decorrenti dal 13 maggio 2022. Esso, precisa la Corte, non necessitava di convalida, con la conseguenza che la violazione commessa il 21 marzo 2023 integra la contravvenzione di cui all’art. 10, comma 2, ultimo periodo. Il motivo è pertanto inammissibile, in quanto riproduttivo di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti dal giudice di merito. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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