Fatture soggettivamente inesistenti: irrilevante la regolarità fiscale dell’emittente (Cass. pen. n. 17123/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, l’inesistenza soggettiva delle operazioni non presuppone che il soggetto indicato in fattura sia meramente fittizio o privo di struttura. È sufficiente che vi sia una divergenza rilevante tra la realtà economica dell’operazione e la sua rappresentazione formale, quando il soggetto indicato in fattura non sia quello che ha effettivamente organizzato, gestito o assunto il rischio economico della prestazione.
La presenza di dipendenti, la regolarità fiscale e contributiva e l’assenza di retrocessioni di denaro non escludono, di per sé, l’inesistenza soggettiva quando la società emittente sia inserita in un meccanismo di interposizione privo di reale autonomia gestionale e imprenditoriale.
Il dolo specifico di evasione richiesto dall’art. 2 d.lgs. n. 74/2000 può essere desunto da una pluralità di elementi indiziari, quali la sistematicità delle operazioni, la gestione unitaria della filiera, la reiterazione pluriennale dello schema, il conseguimento del beneficio fiscale e la posizione apicale dell’utilizzatore delle fatture.
La confisca del profitto può essere parametrata all’IVA indebitamente detratta dall’utilizzatore delle fatture, senza che assuma rilievo decisivo l’eventuale versamento della stessa imposta da parte dell’emittente, purché la misura sia limitata alle annualità per le quali permane l’affermazione di responsabilità.
Il Fatto
Il legale rappresentante e amministratore di fatto di una società consortile veniva condannato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti relative a più annualità d’imposta. Secondo l’accusa, la società si era avvalsa di fatture emesse da cooperative formalmente autonome ma inserite in una struttura societaria piramidale e prive di effettiva autonomia gestionale. In appello alcuni reati venivano dichiarati prescritti, per un’annualità interveniva assoluzione e la confisca veniva rideterminata in euro 11.819.990,80.
Nel ricorso per cassazione venivano sollevate numerose censure, tra cui l’illegittimità della riapertura dell’istruttoria dibattimentale, l’inutilizzabilità di un processo verbale di constatazione, l’omessa valutazione di dichiarazioni sopravvenute, l’insussistenza dell’inesistenza soggettiva e del dolo specifico, il diniego delle attenuanti generiche e l’erronea quantificazione della confisca.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e, quanto alla riapertura dell’istruttoria, chiarisce che l’“assoluta necessità” richiesta dall’art. 523, comma 6, c.p.p. deve essere valutata al momento dell’adozione del provvedimento e non sulla base dell’esito successivo delle acquisizioni. Il mancato apporto decisivo delle nuove prove non retroagisce quindi sulla legittimità dell’ordinanza, purché siano state rispettate le garanzie del contraddittorio e la discussione sia stata rinnovata.
Quanto al nucleo tributario, la Corte ribadisce che una società può essere soggettivamente interposta pur essendo formalmente esistente, dotata di personale e regolare sotto il profilo fiscale. Ciò che conta è l’effettiva autonomia organizzativa e imprenditoriale e la corrispondenza tra il soggetto indicato in fattura e quello che ha concretamente gestito la prestazione. Nel caso esaminato i giudici di merito avevano valorizzato la struttura piramidale, l’assenza di autonomia decisionale delle emittenti, la sistematicità della fatturazione e l’inserimento delle società nel medesimo meccanismo organizzativo.
La Corte considera correttamente motivato anche il dolo specifico di evasione. Esso non era stato ricavato automaticamente dalla fittizietà dello schema, ma da una pluralità di indici convergenti: reiterazione pluriennale delle operazioni, gestione unitaria delle società interposte, beneficio fiscale conseguito e posizione di vertice dell’imputato. Né il regolare versamento delle imposte da parte delle emittenti esclude il dolo dell’utilizzatore, la cui posizione deve essere valutata autonomamente.
Infine, quanto alla confisca, la Cassazione ritiene corretto il criterio adottato dalla Corte d’appello, che aveva eliminato l’annualità oggetto di assoluzione e mantenuto la misura nei limiti dell’IVA indebitamente detratta per le annualità residue. Il vantaggio dell’utilizzatore coincide infatti con il risparmio d’imposta derivante dalla detrazione non spettante, indipendentemente dall’eventuale versamento dell’IVA da parte dell’emittente. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.