Trattenimento dello straniero: il giudice deve verificare l’inespellibilità (Cass. pen. n. 14013/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattenimento amministrativo dello straniero è una misura restrittiva della libertà personale funzionalmente subordinata alla concreta eseguibilità del rimpatrio. Il giudice della convalida deve verificare incidentalmente la sussistenza delle cause di inespellibilità previste dall’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 quando siano specificamente dedotti rischi di pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti. Il rigetto della domanda di protezione internazionale, anche se non impugnato, non esaurisce tale verifica, poiché i divieti di espulsione operano autonomamente rispetto all’esito del procedimento amministrativo. In mancanza di una prospettiva reale, attuale e giuridicamente praticabile di rimpatrio, viene meno il fondamento della compressione della libertà personale. Nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della convalida trova applicazione il termine di dieci giorni previsto dall’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Un cittadino straniero, dopo avere espiato una pena detentiva, era stato trattenuto in un Centro di permanenza per i rimpatri in vista dell’esecuzione dell’allontanamento dal territorio nazionale. La domanda di protezione internazionale era stata respinta dalla competente Commissione territoriale e il relativo provvedimento non era stato impugnato. La prima convalida del trattenimento era stata annullata dalla Cassazione perché il giudice non aveva verificato la concreta praticabilità del rimpatrio alla luce delle dedotte cause di inespellibilità.
Nel giudizio di rinvio il trattenimento veniva nuovamente convalidato. Il giudice riteneva tempestiva la decisione applicando il termine previsto per il rinvio in materia cautelare e considerava irrilevanti le deduzioni concernenti il rischio individuale connesso al rimpatrio, valorizzando il rigetto definitivo della protezione internazionale. Lo straniero ricorreva nuovamente per cassazione denunciando, tra l’altro, la violazione del vincolo derivante dalla precedente sentenza di annullamento e degli obblighi imposti dall’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 e dall’art. 3 CEDU.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene infondata la censura relativa ai termini del giudizio di rinvio. In caso di annullamento di un decreto di convalida del trattenimento deve trovare applicazione l’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., che impone al giudice di decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti. La Corte collega tale disciplina all’assetto delle garanzie previste per le restrizioni della libertà personale, pur precisando che il trattenimento amministrativo non è una misura cautelare penale, ma una restrizione temporanea esclusivamente funzionale all’esecuzione dell’espulsione.
È invece fondata la censura relativa alle cause di inespellibilità. La sentenza rescindente aveva imposto al giudice del rinvio di verificare se il rimpatrio fosse concretamente e giuridicamente praticabile alla luce delle allegazioni difensive. La legittimità del trattenimento dipende infatti dalla possibilità legale dell’allontanamento cui esso è strumentale. Il controllo del giudice non può quindi arrestarsi ai requisiti formali della misura o all’esistenza del provvedimento espulsivo, ma deve estendersi alla sua eventuale manifesta illegittimità, compresa l’esistenza di un divieto di espulsione.
Il giudice del rinvio aveva nuovamente omesso tale scrutinio, limitandosi a richiamare il rigetto non impugnato della domanda di protezione internazionale. La Cassazione chiarisce che tale decisione non assorbe il controllo imposto dall’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998: in presenza di allegazioni specifiche, il giudice deve esaminare la condizione personale dello straniero, il rischio individualizzato in caso di rimpatrio e la documentazione relativa al Paese di origine. L’omissione integra una motivazione meramente apparente e viola anche il vincolo derivante dalla precedente sentenza di annullamento. Poiché l’accertamento richiede valutazioni di fatto e l’esercizio di poteri istruttori, il provvedimento viene annullato con rinvio al Giudice di Pace di Caltanissetta per un nuovo esame.
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