Bancarotta documentale: il dolo specifico non coincide con la consapevolezza dell’omessa tenuta (Cass. pen. Sez. 5 n. 157 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’omessa tenuta delle scritture contabili integra la fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall. ed è punita a titolo di dolo specifico, che consiste nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Tale elemento soggettivo costituisce il discrimine rispetto alla bancarotta semplice di cui all’art. 217 legge fall., che è priva dell’elemento della frode. Il dolo specifico non può essere desunto automaticamente dalla mera omissione contabile, ma deve essere accertato sulla base di indici sintomatici che rivelino la finalizzazione della condotta all’occultamento delle vicende gestionali, senza automatismi o semplificazioni giustificative. È inammissibile la motivazione che faccia coincidere il dolo specifico con la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, senza specificare le ragioni dello scopo perseguito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la sentenza del Tribunale di Siena, ritenendo l’imputato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale per l’omessa tenuta delle scritture contabili della propria ditta individuale, dichiarata fallita.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra i vari motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato, nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla sussistenza del dolo specifico. Ha preliminarmente ricondotto la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili alla prima delle ipotesi previste dall’art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., chiarendo che l’obbligo di regolare tenuta dei libri contabili grava personalmente sull’imprenditore e si estende agli amministratori delle società, secondo quanto disciplinato dagli artt. 2214 e segg. cod. civ. e dagli artt. 2475 e segg. cod. civ. per le società a responsabilità limitata.

La Corte ha ribadito che l’elemento della frode costituisce il discrimine tra la bancarotta fraudolenta e le figure della bancarotta semplice, di cui all’art. 217 legge fall., che incrimina l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili anche quando sia dovuta a mera negligenza. Richiamando il proprio costante insegnamento, ha precisato che l’omessa tenuta integra la fattispecie fraudolenta solo se lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, come affermato in precedenti arresti giurisprudenziali (Sez. 5, n. 18320 del 2019 e Sez. 5, n. 11115 del 2015).

Quanto agli indici da cui desumere tale scopo, la Corte ha richiamato la necessità di una complessiva ricostruzione della vicenda e delle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, valorizzando l’attitudine del comportamento omissivo a finalizzare l’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 2023), senza alcun automatismo.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva fondato la sussistenza dell’elemento soggettivo esclusivamente sulla totale evasione dell’obbligo di tenuta delle scritture contabili, facendo coincidere il dolo specifico con la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La Corte territoriale nulla aveva invece specificato in ordine allo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Tale carenza motivazionale ha determinato l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Firenze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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