Principi di diritto (Massima)
In sede di applicazione della disciplina del reato continuato in executivis, il giudice dell’esecuzione è tenuto a motivare non solo sull’individuazione della pena-base e del reato più grave, ma anche sull’entità dei singoli aumenti per ciascuno dei reati satellite, ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. Il rispetto del limite legale del triplo della pena-base non è di per sé sufficiente, occorrendo che la motivazione renda percepibili le ragioni della determinazione degli aumenti alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Quando gli aumenti operati siano prossimi, per la loro entità, alle pene inflitte in sede di cognizione, è necessaria una motivazione più analitica, che dia conto delle ragioni di tale scelta, onde consentire il controllo sul rispetto del principio di proporzionalità e scongiurare il rischio di un surrettizio cumulo materiale delle pene.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22 agosto 2025, accoglieva l’istanza proposta da un condannato ex art. 671 cod. proc. pen., riconoscendo la continuazione tra i reati accertati con tre sentenze irrevocabili e rideterminando la pena complessiva in anni dodici e mesi otto di reclusione ed euro 1.700 di multa. Il giudice individuava come reato più grave l’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, accertata con sentenza del GUP di Bari del 30 giugno 2017, che aveva irrogato la pena di anni sei e mesi otto di reclusione. Per i reati satellite, il giudice dell’esecuzione determinava aumenti pari a due anni di reclusione ed euro 500 di multa per i reati di furto pluriaggravato e danneggiamento (sentenza del Tribunale di Trani del 16 ottobre 2018) e a quattro anni di reclusione ed euro 700 di multa per sedici reati (tra cui violazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309, resistenza, minaccia, reato in materia di armi e dodici furti) accertati con sentenza del GUP di Trani del 21 settembre 2018.
Avverso tale ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa giustificazione degli aumenti, che risultavano sproporzionati e non ancorati a parametri ragionevoli, oltre a determinare una pena pecuniaria finale superiore alla somma delle pene pecuniarie dei singoli reati.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, richiamando il consolidato principio secondo cui, in tema di determinazione della pena per la continuazione in sede esecutiva, il giudice è titolare di un potere discrezionale da esercitare secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., ma deve motivare sull’entità degli aumenti per i reati satellite in modo da consentire un effettivo controllo del percorso logico-giuridico seguito. La Corte richiama, in particolare, il principio affermato dalle Sezioni Unite Pizzone (n. 47127 del 24 giugno 2021), secondo cui il giudice deve calcolare l’aumento di pena in modo distinto per ciascun reato satellite e darne conto in motivazione, con un grado di impegno correlato all’entità dell’aumento, tanto più analitico quanto più l’aumento si avvicina alla pena inflitta in cognizione.
La Corte rileva che il giudice dell’esecuzione, nel caso di specie, ha omesso di indicare le ragioni che lo hanno indotto a commisurare gli aumenti in termini così vicini alle pene già stabilite dai giudici della cognizione, limitandosi a determinare gli aumenti in modo globale senza enucleare le porzioni di pena riferite ai singoli illeciti. In particolare, per i reati di furto e danneggiamento (un solo episodio) è stato applicato un aumento di due anni di reclusione, mentre nel diverso procedimento già il giudice della cognizione aveva applicato, per dodici furti (oltre ad altri reati), una continuazione interna con un aumento complessivo di un anno e nove mesi di reclusione, pari a circa quaranta giorni per ciascun furto: la drastica divaricazione tra i due trattamenti sanzionatori, in assenza di una specifica spiegazione, rende la motivazione manifestamente illogica.
La Corte sottolinea, inoltre, l’evidente sproporzione nella determinazione della pena pecuniaria, che nella decisione impugnata risulta fissata in euro 1.700, superiore alla somma delle pene pecuniarie dei singoli reati (euro 1.200), circostanza che denota un’ulteriore illogicità nella quantificazione complessiva. La mancanza di una motivazione analitica sugli aumenti, soprattutto in presenza di aumenti prossimi alle pene originarie e di una determinazione pecuniaria incongrua, impedisce di verificare il rispetto del principio di proporzionalità e del limite del triplo della pena-base ex art. 81 cod. pen., nonché di escludere un surrettizio cumulo materiale delle pene.
La Corte, pertanto, annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e rinvia al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, nel rispetto dei principi di diritto enunciati, indicando in modo analitico gli aumenti per ciascun reato satellite e le ragioni della loro quantificazione alla luce degli indici di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
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