Archiviazione per tenuità del fatto: ricorso inammissibile senza interesse concreto (Cass. pen. Sez. II n. 21679 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è esperibile per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione. Non è invece deducibile con tale ricorso il vizio di motivazione, che esula dall’ambito dei motivi azionabili. Ai fini dell’ammissibilità occorre inoltre che il ricorrente dimostri un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento, indicando il pregiudizio effettivo subìto: la sola affermazione, in termini astratti e generici, della natura decisoria dell’atto non soddisfa l’onere.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso, con ordinanza dell’11 febbraio 2026, ha rigettato l’opposizione dell’indagato alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto e ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo al reato di cui all’art. 642 cod. pen.
Avverso il provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo articolato, deducendo violazione degli artt. 111, settimo comma, Cost., 468 e 190 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la mancata assunzione di prove decisive. Il ricorrente ha chiesto in via principale l’annullamento e una sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen. e, in subordine, l’annullamento con rinvio al pubblico ministero per la prosecuzione delle indagini.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni, che investono lo stesso motivo unico. Sotto il primo profilo, il ricorrente deduce formalmente una violazione di legge, ma espone in realtà una censura imperniata su vizi di motivazione, che non rientrano tra i motivi azionabili con l’impugnazione esperibile.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere l’ordinanza di archiviazione per tenuità del fatto impugnabile per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., non essendo previsto altro mezzo. La Corte richiama in proposito Sez. 6 n. 11263 dell’11.03.2026 e Sez. 5 n. 36468 del 31.05.2023. Nel caso concreto il ricorso non individua alcuna effettiva violazione di legge del tribunale, come ad esempio la mancata garanzia del diritto al contraddittorio in sede di opposizione.
Il secondo profilo d’inammissibilità riguarda la mancata indicazione dell’interesse concreto e attuale all’impugnazione. Non basta sostenere, in termini astratti, il carattere decisorio del provvedimento e la sua capacità di incidere definitivamente su situazioni di diritto soggettivo. Se tale assunto è in astratto condivisibile — ed è proprio in virtù di quella potenziale incidenza che si ammette il ricorso per violazione di legge, secondo il rinvio alla citata sentenza “Tramo”, Rv. 285076-01 — occorre comunque che il ricorrente deduca il concreto pregiudizio subìto.
Nel caso in esame il pregiudizio è stato prospettato in modo generico, senza considerare che il diritto al contraddittorio era stato adeguatamente garantito, secondo Sez. 2 n. 38648 del 13.11.2025. La doglianza difensiva, secondo cui il giudice non avrebbe considerato le ragioni dell’opposizione né la documentazione allegata, non tiene conto di quanto osservato nel provvedimento impugnato circa la convergenza delle risultanze investigative verso la responsabilità dell’indagato per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. Il giudice ha replicato in modo adeguato alle obiezioni difensive, ritenendole irrilevanti o comunque non idonee a incrinare le risultanze investigative.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa per l’evidente inammissibilità dell’impugnazione, il versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 642 c.p. – Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
- Art. 530 c.p.p. – Sentenza di assoluzione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso