Inammissibile il motivo nuovo in cassazione sulla continuazione usuraria (Cass. pen. Sez. II n. 20421 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengano introdotte per la prima volta questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione, poiché esse restano estranee al perimetro cognitivo del giudice di legittimità quando, in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione, non potevano essere esaminate dal giudice del gravame. La censura che prospetti la qualificazione unitaria del fatto di usura, in luogo della pluralità di condotte unificate dal vincolo della continuazione, implica una rivalutazione del compendio fattuale e delle modalità esecutive delle condotte, con deduzioni formulate per la prima volta nel giudizio di legittimità. Ove tale questione non sia stata tempestivamente e specificamente sottoposta al giudice di appello, essa è inammissibile, non potendo la parte riservare al ricorso per cassazione punti della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale in forza del principio del tantum devolutum, quantum appellatum.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, condanna il ricorrente alla pena di anni cinque di reclusione ed euro novemila di multa per il reato di cui all’art. 644 cod. pen., previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di cui all’art. 629 cod. pen..
Il condannato propone ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 81 e 644 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che, quando le successive dazioni siano state effettuate dalla persona offesa in esecuzione di un’unica pattuizione usuraria, non è ravvisabile una pluralità di condotte unificate dal vincolo della continuazione, ma un’unica condotta che si esaurisce con il perfezionamento del patto originario.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un dato processuale decisivo: dall’atto di appello emerge che il ricorrente aveva formulato censure volte a escludere la configurabilità del delitto di usura, a ottenere la riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nonché l’esclusione della contestata recidiva o, in via subordinata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nessuna specifica deduzione risultava articolata sul riconoscimento della continuazione o sulla prospettata qualificazione unitaria del fatto contestato al capo principale.
Da qui il principio generale: non sono proponibili in cassazione motivi che introducano questioni non dedotte nei precedenti gradi di impugnazione. L’accesso al sindacato di legittimità presuppone che la censura sia stata tempestivamente e specificamente formulata nel giudizio di impugnazione di merito; diversamente, le censure nuove hanno ad oggetto punti della decisione ormai sottratti al sindacato giurisdizionale per effetto del principio del tantum devolutum, quantum appellatum. La Corte richiama sul punto una consolidata linea di legittimità.
Il Collegio precisa poi un ulteriore limite. La qualificazione giuridica del fatto può essere modificata, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive, in ogni stato e grado del procedimento. Tale possibilità incontra però un limite nel giudizio di legittimità, allorquando la diversa qualificazione postuli accertamenti o valutazioni di merito riservati al giudice del fatto. In tale evenienza le relative questioni non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione, dovendo essere previamente sottoposte al vaglio dei giudici competenti.
Applicando tali coordinate al caso concreto, la richiesta di qualificare il fatto come un unico reato di usura, in luogo della pluralità di condotte ritenute dai giudici di merito e unificate dalla continuazione, implica necessariamente una rivalutazione del compendio fattuale e delle modalità esecutive delle condotte. La Corte esclude che si tratti di un approccio meramente formalistico: la totale assenza di doglianze sul punto nei motivi di appello conferma l’obiettiva novità della questione, introdotta soltanto in sede di legittimità, e ne comporta l’inammissibilità.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 629 c.p. – Estorsione
- Art. 644 c.p. – Usura
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso