Bancarotta documentale specifica: dolo specifico e prova indiretta (Cass. pen. Sez. 5 n. 11273 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta documentale specifica, contemplata dalla prima parte dell’art. 216, comma 1, n. 2, l. fall., si distingue dalla bancarotta generale descritta dalla seconda parte della medesima disposizione. La prima richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, ed è integrata da condotte di sottrazione, distruzione o occultamento dei libri e delle scritture contabili, inclusa l’omessa tenuta. La seconda, invece, si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità e richiede il dolo generico. Il dolo specifico della bancarotta documentale specifica non può essere desunto dalla semplice scomparsa dei libri contabili, che costituisce l’evento dell’elemento oggettivo, ma deve essere provato sulla base di circostanze di fatto ulteriori, anche in via indiretta. È ammissibile la contestazione alternativa dei due delitti. Per la riqualificazione in bancarotta semplice documentale è necessario che manchi il dolo specifico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani all’esito di giudizio abbreviato, che aveva condannato l’imputato, quale rappresentante legale di una società cooperativa dichiarata fallita, alla pena di due anni di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La contestazione, formulata in forma alternativa, riguardava la condotta di sottrazione, distruzione o occultamento delle scritture contabili obbligatorie, tenute in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

L’imputato, per il tramite della propria difesa, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un motivo formalmente unico, il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato. Ha dedotto, in particolare, l’avvenuta esibizione delle scritture alla Guardia di Finanza prima del fallimento e la possibilità per il consulente del pubblico ministero di estrarne copia, e ha chiesto la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha in primo luogo ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, chiarendo che la bancarotta fraudolenta documentale specifica e quella generale, pur accomunate dal profilo funzionale di tutela dell’accesso degli organi fallimentari al patrimonio informativo dell’impresa, presentano una struttura differente. In particolare, la fattispecie specifica, che si realizza attraverso la sottrazione o la distruzione delle scritture, richiede il dolo specifico, mentre quella generale, che si sostanzia in una falsità ideologica, è a dolo generico.

La Corte ha ribadito che il dolo specifico della bancarotta documentale specifica, in ragione della sua natura psicologica, può essere provato in via indiretta. Il suo accertamento non può coincidere con la mera scomparsa dei libri contabili, che rappresenta l’evento del reato, ma deve fondarsi su circostanze di fatto ulteriori, idonee a illuminare la finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Hanno rilievo, a tal fine, elementi come la tenuta irregolare delle scritture, la correlazione temporale tra la sottrazione e l’apertura del fallimento e il completo inadempimento dell’amministratore agli inviti del curatore.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le sentenze di merito avessero correttamente desunto la sussistenza del dolo specifico da una serie di elementi convergenti: la deliberata sottrazione dei libri in prossimità del fallimento, la significativa irregolarità delle poche scritture esaminate, il totale inadempimento dell’imputato all’invito del curatore di depositare la documentazione e l’effetto di impedire la ricostruzione delle vicende economiche e delle posizioni creditorie. Ha, inoltre, escluso che la mancata consegna delle scritture potesse essere ricondotta a mera negligenza.

La Corte ha, infine, ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione del fatto in bancarotta semplice, poiché l’accertamento della condotta di sottrazione e del dolo specifico rende il fatto irriducibile alla fattispecie meno grave. Ha conseguentemente rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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