Diffamazione: il proscioglimento per provocazione non esclude il dolo (Cass. pen. Sez. 5 n. 11271 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, la causa di non punibilità della provocazione non ha natura di scriminante ma di scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità della condotta dell’autore in ragione delle motivazioni del suo agire, ferma restando l’illiceità del fatto, che deve essere imputato a titolo di dolo. Ne consegue che il giudice non può prosciogliere l’imputato per l’errore putativo ex art. 59 cod. pen. e per la provocazione di cui all’art. 599 cod. pen. dopo aver escluso la sussistenza del dolo, requisito soggettivo necessario per l’integrazione del reato. Inoltre, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., l’imputato non può essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile quando il giudice rigetti la domanda di risarcimento, potendo al più disporre la compensazione per giusti motivi.
Il Fatto
Il Tribunale di Varese aveva assolto l’imputata dal delitto di diffamazione per aver pubblicato un post offensivo nei confronti della parte civile. Il giudice di merito aveva riconosciuto che la donna fosse mossa dal convincimento erroneo della sussistenza di un illecito altrui e che avesse agito in uno stato d’ira, applicando l’errore putativo e la provocazione. Avverso tale decisione, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 47 cod. pen. e l’insussistenza del dolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, esaminato con priorità logica per la sua rilevanza assorbente. I giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata aveva espressamente escluso che l’imputata avesse agito con dolo, elemento soggettivo indispensabile per la configurazione del reato di diffamazione. Questa statuizione, pertanto, avrebbe dovuto condurre a una formula assolutoria più favorevole, ovvero che il fatto non costituisce reato.
La Corte ha chiarito che la causa di non punibilità della provocazione non elimina l’illiceità del fatto, ma si limita a escludere la rimproverabilità dell’autore. Tale istituto, quindi, presuppone logicamente l’accertamento di una condotta tipica e colpevole, che nella specie era stata invece negata dal Tribunale. L’errore del giudice di merito è consistito nell’aver applicato la scusante pur avendo escluso il dolo, confondendo i piani della scriminante e della scusante.
È stato, inoltre, accolto il secondo motivo relativo alla condanna alle spese processuali in favore della parte civile. La Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 541 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese è subordinata all’accoglimento della domanda di risarcimento. Nel caso di rigetto di tale domanda, il giudice può al più disporre la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Alla luce di tali motivazioni, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato, revocando la condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile e statuendo il nulla sulle spese per il presente grado di giudizio.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 47 c.p. – Errore di fatto
- Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
- Art. 599 c.p. – Provocazione
- Art. 541 c.p.p. – Condanna alle spese relative all'azione civile