Bancarotta fraudolenta: dolo generico e ruolo dell’amministratore formale (Cass. pen. Sez. V n. 23837 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. Non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori: è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Il dolo specifico è riservato dalla disposizione alla sola condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti. La bancarotta semplice ricorre quando l’amministratore compia operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti nell’interesse dell’impresa; la bancarotta fraudolenta, quando persegua dolosamente un interesse proprio o di terzi estranei. Ai fini del dolo dell’amministratore formale è sufficiente la generica consapevolezza delle attività illecite compiute dalla società tramite l’amministratore di fatto.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 9 ottobre 2025, ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Vibo Valentia per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, riducendo la pena previa applicazione di attenuanti generiche dopo aver dichiarato prescritto uno dei capi e aver escluso due condotte distrattive interne a un altro. La ricorrente era socia e amministratrice formale di una prima società fallita nel 2011 e socia accomandataria di una seconda, fallita nel 2012: per entrambi i fallimenti è stata condannata. È stata riconosciuta l’aggravante del danno di rilevante gravità.

Avverso la pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo la genericità del capo d’imputazione, il mancato differimento dell’udienza preliminare, il difetto del dolo specifico con conseguente riqualificazione in bancarotta semplice e prescrizione, il travisamento di alcuni elementi di prova e, da ultimo, la mancata assoluzione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso nel suo complesso. Il primo motivo è manifestamente infondato: secondo la costante giurisprudenza, il fatto è enunciato in forma chiara quando i suoi elementi strutturali consentono il pieno esercizio del diritto di difesa, anche per il tramite degli atti del fascicolo (richiamata la Sez. III n. 9314 del 2023). La doglianza è mera reiterazione di un motivo cui i giudici di appello avevano già dato risposta.

Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata. La decisione sull’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore esige un bilanciamento tra interesse difensivo e interesse pubblico all’immediata trattazione del processo (richiamata la Sez. V n. 49454 del 2019). Nel caso di specie dei due impedimenti allegati uno era solo asserito e non documentato, l’altro riguardava un’implicazione facoltativa del difensore.

Sul nucleo centrale, la Corte afferma che la fattispecie di cui all’art. 216 r.d. n. 267/1942 per distrazione richiede il solo dolo generico, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 22474 del 2016: non è necessaria la consapevolezza dell’insolvenza né lo scopo di pregiudicare i creditori. Il dolo specifico è invece richiesto per la sola esposizione di passività inesistenti (richiamata la Sez. V n. 45230 del 2021). La distinzione con la bancarotta semplice dipende dall’interesse perseguito: quello dell’impresa per le operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, quello proprio o di terzi estranei per la bancarotta fraudolenta (richiamata la Sez. V n. 7417 del 2023). Il dolo va desunto dagli indici di fraudolenza delle condotte antecedenti al fallimento (richiamata la Sez. V n. 38396 del 2017).

La Corte ritiene che la doppia conforme delle sentenze di merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza del dolo, valorizzando lo stato d’insolvenza noto ai correi, gli spostamenti ingiustificati di danaro verso la società in bonis del gruppo e la creazione di poste fittizie di bilancio. Neppure è ravvisabile travisamento: la querela sporta dalla ricorrente contro l’ex socio è stata ritenuta strumentale e tardiva, la collaborazione con la curatela non sufficiente a escludere la responsabilità per le condotte pregresse, e il riferimento al ruolo “sulla carta” è circostanza inedita e generica.

Quanto al ruolo della ricorrente, i giudici di merito hanno dimostrato la sua effettiva partecipazione alla gestione del gruppo societario. In tema di reati fallimentari, integra il dolo dell’amministratore formale la generica consapevolezza delle attività illecite compiute tramite l’amministratore di fatto (richiamata la Sez. V n. 32413 del 2020). La ricostruzione in fatto non è sindacabile in sede di legittimità se non per travisamento, poiché le censure prospettano solo una diversa lettura delle risultanze probatorie (richiamata la Sez. VI n. 5465 del 2021). Il settimo e l’ottavo motivo sono generici, il secondo anche inconciliabile con l’aggravante riconosciuta. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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