Furto d’auto lasciata con chiavi inserite: sussiste l’aggravante della pubblica fede (Cass. pen. Sez. V n. 23836 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di furto di autovettura lasciata in sosta su pubblica via, la circostanza aggravante dell’esposizione per necessità alla pubblica fede di cui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. sussiste anche quando il veicolo sia stato lasciato con le portiere aperte e le chiavi inserite nel cruscotto. La nozione di necessità non postula l’assoluta impossibilità di adottare cautele ulteriori, ma coincide con l’oggettiva impossibilità di assicurare una custodia diretta e continua del bene, condizione fisiologica e connaturata alla sua utilizzazione. L’eventuale omissione di cautele da parte del proprietario non rileva ai fini dell’integrazione dell’aggravante, che trova fondamento nel collegamento strutturale tra l’autovettura e la situazione di esposizione alla pubblica fede, e non in scelte contingenti o in comportamenti soggettivi del possessore.

Il Fatto

La Corte di appello di Ancona aveva confermato la condanna inflitta a un imputato per il delitto di furto pluriaggravato, contestato ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, e 99, quarto comma, cod. pen. Il fatto riguardava un’autovettura lasciata in sosta dal proprietario sulla pubblica via, con le chiavi inserite nel cruscotto e perciò esposta, secondo l’accusa, per necessità alla pubblica fede.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., sostenendo un’interpretazione restrittiva del lemma “necessità”, da intendersi come bisogno non altrimenti fronteggiabile del proprietario di lasciare il bene incustodito, con esclusione dell’aggravante in caso di mera trascuratezza. Con il secondo ha dedotto il vizio di motivazione apparente o carente, per il generico richiamo della Corte territoriale a precedenti giurisprudenziali.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha dichiarato il ricorso infondato, facendo proprio l’orientamento secondo cui, in tema di furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, l’aggravante sussiste anche nell’ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse e le chiavi siano inserite nel cruscotto (Sez. V n. 2364 del 2024).

Tale indirizzo, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. V n. 22194 del 2017; Sez. IV n. 41561 del 2010; Sez. III n. 35872 del 2007), valorizza il dato empirico dell’impossibilità del proprietario di portare con sé l’autovettura, di modo che la temporanea interruzione del controllo sul bene risulta connaturata alle modalità ordinarie di utilizzazione dello stesso.

Il Collegio ha chiarito che la nozione di necessità non richiede l’assoluta impossibilità di adottare cautele ulteriori: essa coincide con l’oggettiva impossibilità di assicurare una custodia diretta e continua del bene. Ne deriva che l’omissione di cautele da parte del proprietario resta irrilevante, giacché l’ordinamento esige il rispetto della proprietà di quella tipologia di beni rispetto ai quali l’interruzione del controllo è condizione fisiologica.

La Corte ha quindi respinto l’orientamento difforme e minoritario (Sez. IV n. 12196 del 2017), secondo cui l’aggravante sarebbe configurabile solo quando il conducente si sia determinato a lasciare il mezzo in quelle condizioni per una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza. Quell’esigenza di collegamento tra omissione di cautele e necessità contingente riguarda beni diversi dagli autoveicoli, quali gli oggetti personali agevolmente amovibili (Sez. VI n. 33503 del 2025), la cui esposizione al rispetto dei terzi non risponde a una esigenza necessitata, ma a una scelta occasionale.

Il fondamento della tutela rafforzata risiede, dunque, nel collegamento strutturale tra l’autovettura e la situazione di esposizione alla pubblica fede, affidamento che discende dalla natura del bene e non da scelte contingenti o da comportamenti soggettivi del possessore. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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