Lieve entità ex art 73 comma 5 e valutazione complessiva degli indici (Cass. pen. Sez. III n. 9135 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la valutazione degli indici normativi deve essere complessiva, non potendo il giudice limitarsi a un solo indicatore di segno positivo o negativo. All’esito di tale apprezzamento globale, uno degli indici può assumere valore assorbente quando la sua intrinseca espressività non sia compensabile da quelli di segno opposto. Anche il dato ponderale è escluso dal percorso valutativo implicito nella disposizione e la sua maggiore o minore espressività va determinata in concreto, nel confronto con le altre circostanze del fatto. Il giudice deve dare conto in motivazione di aver vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e delle ragioni della eventuale prevalenza riservata ad alcuni di essi.

Il Fatto

Il Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato colpevole di reati in materia di stupefacenti contestati in concorso, condannandolo a pena detentiva e pecuniaria. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva ridotto la pena e revocato la sospensione condizionale concessa con precedente decisione per altra vicenda. Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 in ragione del superamento minimo della soglia ponderale, il diniego delle attenuanti generiche e l’omessa motivazione sulla revoca della sospensione condizionale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 51063 del 2018, secondo cui la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 deve essere complessiva: gli stessi non possono essere utilizzati alternativamente e non devono tutti indistintamente presentare segno positivo o negativo. Uno di essi può assumere valore assorbente quando la sua carica espressiva non sia bilanciabile dagli altri.

Il percorso valutativo deve riflettersi nella motivazione, dovendo il giudice dimostrare di aver vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della prevalenza riservata ad alcuni. Anche l’elemento ponderale non è escluso dal percorso, come rivela il raffronto con l’art. 80, comma 2, T.U. stup.: la sua espressività va determinata in concreto. Ne deriva che anche la detenzione di quantitativi non minimali può non essere ostativa alla qualificazione più favorevole, mentre quella di pochi grammi può risultare non decisiva. La Corte richiama sul punto Sez. III n. 12551 del 2023.

La Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione di tale principio, sottolineando con argomenti immuni da manifesta illogicità la non lieve entità della condotta. La motivazione ha considerato non solo il quantitativo detenuto, superiore di oltre 24 grammi al valore soglia, ma anche la gestione di un fiorente mercato di spaccio, i costanti rifornimenti, l’abitazione come luogo di sicuro riferimento per gli assuntori, il grado di purezza della cocaina, l’elevato numero di cessioni giornaliere, l’uso di applicativi per eludere le intercettazioni e le fasi di taglio e confezionamento.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 550, secondo comma, cod. proc. pen., in combinato con l’art. 168 bis cod. pen., nella parte in cui non prevede la messa alla prova per il reato di cui all’art. 73, comma 1. Si tratta di scelta di politica criminale rientrante nella discrezionalità legislativa, non irragionevole nel discriminare in base alla maggiore offensività della condotta.

Il secondo motivo è manifestamente infondato: la sussistenza delle attenuanti generiche è oggetto di giudizio di fatto, sindacabile solo se la motivazione sia contraddittoria o incongrua. Il terzo motivo è inammissibile: la sospensione condizionale è stata revocata ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 2, cod. pen., trattandosi di revoca di diritto, con conseguente irrilevanza della censura sull’omessa motivazione del potere discrezionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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