Scuse per reati improcedibili non valgono per le attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. II n. 2623 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il comportamento resipiscente tenuto dall’imputato rispetto a reati distinti e ormai improcedibili per intervenuta remissione di querela non può spiegare alcun effetto attenuante sul diverso reato per cui si procede, sicché il giudice di merito non è tenuto a valorizzarlo ai fini delle circostanze attenuanti generiche. Il riconoscimento di tali circostanze resta ancorato ai criteri guida dell’art. 133 cod. pen. e, in particolare, alla valutazione della vita anteatta e dei precedenti penali dell’imputato. L’eventuale carenza motivazionale sul punto non determina l’annullamento della sentenza quando la decisione risulti comunque sorretta da elementi autonomamente valorizzati in primo grado e non superati dalle doglianze difensive.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, nel ridurre la sanzione irrogata in primo grado per il delitto di ricettazione di arma clandestina, negava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richieste dalla difesa. I motivi di appello valorizzavano la condotta tenuta dall’imputato dopo il fatto, che si era scusato con le persone offese dei distinti reati di percosse e minaccia, divenuti improcedibili per intervenuta remissione di querela. La Corte territoriale osservava, in termini generici, che nessun elemento di positiva valutazione era stato prospettato sul punto del trattamento sanzionatorio.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la mancanza o mera apparenza della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., per non aver la Corte territoriale replicato allo specifico motivo di gravame relativo alle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato il motivo infondato, pervenendo al rigetto del ricorso. Il percorso argomentativo muove da una premessa processuale: la Corte di appello, in effetti, non aveva offerto una congrua motivazione sull’argomento dedotto dalla difesa.

Tale lacuna, tuttavia, non è risultata decisiva. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nel valutare la gravità dei fatti oggetto di riconosciuta responsabilità e nel vagliare il profilo circostanziale, aveva ritenuto di non poter concedere le attenuanti generiche valorizzando il curriculum criminale dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali.

Tale valutazione — osserva la Corte — è certamente rilevante ai fini della negazione delle circostanze attenuanti generiche, poiché i precedenti penali sono espressamente indicati tra i criteri guida contenuti nel testo dell’art. 133 cod. pen., con particolare riguardo alla vita anteatta del reo.

Il punto centrale del ragionamento riguarda il rapporto tra i diversi reati. La valorizzazione delle scuse offerte alle persone offese di fatti non più procedibili non può superare quella valutazione, perché distinto e autonomo è il reato per cui si procede — la ricettazione di arma da sparo clandestina. Rispetto a esso, la condotta resipiscente manifestata in relazione ai distinti reati improcedibili non può, all’evidenza, spiegare alcun effetto attenuante.

La Corte ha dunque escluso che il comportamento post delictum, riferito a vicende processualmente estranee, possa assumere rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio del reato contestato. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *