Bancarotta documentale: obbligo di tenuta scritture fino a cancellazione dal registro (Cass. pen. Sez. V n. 3016 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta semplice documentale, l’obbligo di tenere i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge viene meno solo quando la cessazione dell’attività di impresa sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, restando irrilevante la cessazione di fatto dell’attività e la mancanza di passività insolute. La disposizione dell’art. 2490, ultimo comma, cod. civ., che prevede la cancellazione d’ufficio della società in liquidazione che per oltre tre anni non depositi il bilancio, non si sovrappone all’obbligo di tenuta delle scritture contabili e non esclude la responsabilità dell’amministratore o del liquidatore, avendo ad oggetto materiale diverso, non essendo il bilancio una scrittura contabile. Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo.
Il Fatto
La Corte di Appello di L’Aquila confermava la condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta semplice documentale. Nella qualità di amministratore unico, e poi di liquidatore, questi aveva omesso la tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dalla legge nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento.
Avverso la sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: la violazione degli artt. 217, comma 2, e 224 legge fall. in relazione all’art. 2490, ultimo comma, cod. civ.; l’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; la violazione dell’art. 219 legge fall. sotto il profilo del danno di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
Secondo il ricorrente, poiché per oltre tre anni consecutivi non era stato depositato il bilancio di liquidazione, la società era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese e, a quella data, l’obbligo di tenuta delle scritture contabili doveva ritenersi cessato. La Corte respinge l’argomento sotto entrambi i profili.
L’art. 2490, ultimo comma, cod. civ. risponde all’esigenza pubblicistica di eliminare dal registro le società in liquidazione completamente inattive, prive di adempimenti pubblicitari. La cancellazione, peraltro, richiede pur sempre un atto formale del conservatore. Tale previsione, osserva la Corte, non può essere sovrapposta alla responsabilità dell’amministratore o del liquidatore ai sensi dell’art. 217, comma 2, legge fall., perché il suo oggetto materiale è diverso: il bilancio non è una scrittura contabile.
Il principio di diritto è consolidato: l’obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazione integra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentemente dalla mancanza di passività insolute. Si tratta di reato di pericolo presunto, posto a tutela dell’esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell’impresa. La Corte richiama sul punto Sez. 5 n. 20514 del 2019, Sez. 5 n. 15516 del 2011 e Sez. 5 n. 35168 del 2005.
Neppure la liquidazione fa venir meno l’obbligo: l’art. 2496 cod. civ. impone al liquidatore di depositare i libri sociali presso il registro delle imprese e di conservarli per dieci anni. Le scritture contabili in liquidazione servono alla redazione del rendiconto e al passaggio dalle valutazioni di funzionamento a quelle di liquidazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 13681 del 2016 (“Tushaj”): il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, con riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all’entità del danno o del pericolo ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen. Tale vaglio è stato adeguatamente compiuto dalla Corte territoriale, che ha escluso la tenuità perché la condotta ha ostacolato la ricostruzione del patrimonio sociale anche per il curatore.
Il terzo motivo è parimenti infondato: il danno di speciale tenuità di cui all’art. 219, comma terzo, legge fall. va riferito al fatto di reato globalmente considerato e non al passivo fallimentare, e in materia di bancarotta documentale si valuta anche in relazione all’impossibilità di ricostruire la situazione contabile o di esercitare le azioni a tutela dei creditori. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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