Opposizione inammissibile contro atti dell’amministratore giudiziario del sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. 2 n. 12673 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice concernenti la nomina e l’operato dell’amministratore giudiziario, non attenendo all’applicazione o alla modifica del vincolo cautelare ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili. Avverso tali atti è esperibile esclusivamente l’opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle modalità di esecuzione della misura. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento che abbia rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art. 40, comma 4, del D.lgs n. 159/2011.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna rigettava il reclamo proposto ex art. 40, comma 4, del D.lgs n. 159/2011 dal ricorrente e dalla società, avverso la condotta dell’amministratore giudiziario che aveva disposto la chiusura dell’attività di gelateria, oggetto di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. per l’ipotesi di fittizia intestazione del bene.

Avverso l’ordinanza di rigetto, i difensori proponevano ricorso per cassazione, deducendo molteplici motivi: la violazione dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. per l’erronea estensione all’amministratore giudiziario dei divieti di cui all’art. 35 del D.lgs n. 159/2011; il vizio di motivazione e il travisamento del fatto per la mancata valutazione della ratio dell’amministrazione giudiziaria; la violazione dell’art. 56 del D.lgs n. 159/2011, ritenuto inapplicabile al sequestro penale; la violazione dell’art. 40 del medesimo decreto per l’illegittima limitazione del sindacato del giudice; infine, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nella gestione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato la natura giuridica dei provvedimenti impugnati, richiamando il principio per cui, in tema di sequestro preventivo, la disposizione dell’art. 322-bis cod. proc. pen. sulla generale appellabilità delle ordinanze non trova applicazione per i provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell’esecuzione della misura.

Tali provvedimenti, che si concretizzano in autorizzazioni al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti la gestione dei beni sequestrati, nonché nella nomina o revoca del custode o dell’amministratore, non sono autonomamente impugnabili. Il controllo sulla loro legittimità è demandato al giudice dell’esecuzione mediante l’opposizione.

La Suprema Corte ha evidenziato come, nella fattispecie concreta, non ricorresse alcuna ipotesi di modifica del vincolo cautelare. Le doglianze dei ricorrenti vertevano su presunte violazioni formali commesse dall’amministratore giudiziario, il quale avrebbe posto in essere iniziative contrarie alla conservazione del compendio aziendale senza la necessaria autorizzazione del giudice, questioni che afferiscono alle mere modalità esecutive della misura e non alla sua applicazione o modifica.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando che la corretta via per far valere le censure relative all’operato dell’amministratore giudiziario è esclusivamente quella dell’opposizione al giudice dell’esecuzione, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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