Infedeltà patrimoniale e riesame dei sequestri: legittimazione della persona offesa (Cass. pen. Sez. 5 n. 14942 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La persona offesa è legittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro, e conseguentemente al giudizio di cassazione sull’ordinanza di riesame, ove sia titolare del diritto alla restituzione delle cose sequestrate. In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è proponibile, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., solo per violazione di legge, nozione nella quale rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, denunciabile solo tramite il motivo di cui alla lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen. In tema di infedeltà patrimoniale, il fumus del reato di cui all’art. 2634 cod. civ. non richiede che il conflitto di interessi sia accertato esclusivamente in concreto, potendo essere desunto da elementi sintomatici quali l’assenza di garanzie patrimoniali, il mancato riconoscimento di interessi sul prezzo differito e il meccanismo di aggiustamento del prezzo che svuota il patrimonio della società cedente.
Il Fatto
Con decreto del 6 ottobre 2024, il Gip del Tribunale di Macerata aveva disposto il sequestro preventivo di tutte le quote di partecipazione nelle società operative, cedute dalla holding “Montifin s.r.l.” a due società riconducibili agli indagati, nell’ambito di un procedimento per il reato di cui all’art. 2634 cod. civ.. Agli indagati, amministratori della società cedente, era stato contestato di aver deliberato la cessione, in conflitto di interessi, a sé stessi o a società a loro facenti capo, cagionando intenzionalmente un danno patrimoniale alla società.
Avverso il provvedimento di sequestro, gli indagati proponevano riesame, rigettato dal Tribunale di Macerata, che riteneva sussistente il fumus del reato sulla base di una rigorosa ricostruzione del danno patrimoniale. Gli indagati ricorrevano per cassazione, articolando quattro motivi e denunciando l’erronea applicazione dell’art. 2634 cod. civ., l’omessa valutazione di una consulenza tecnica di parte e vizi di motivazione in ordine al periculum in mora.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, esaminando preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione della persona offesa a partecipare al giudizio, sollevata dalla difesa degli indagati. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 23271 del 2004, la Corte ha affermato che la persona offesa è legittimata a partecipare al procedimento di riesame del sequestro e al successivo giudizio di legittimità quando sia titolare del diritto alla restituzione delle cose sequestrate. Nel caso di specie, la società cedente aveva un evidente interesse alla restituzione delle quote sociali oggetto del vincolo, essendone stata privata in conseguenza della condotta contestata, con la conseguente legittimazione a resistere ai ricorsi.
Nel merito, la Corte ha rilevato che i primi tre motivi di ricorso e i motivi nuovi erano inammissibili. Ha ricordato che, in materia di riesame delle misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., e che nella relativa nozione rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta. Le censure dedotte, pur formulate come violazioni di legge, si risolvevano nella sostanza in contestazioni della motivazione del provvedimento impugnato, spesso sfocianti in valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità.
Quanto alle uniche censure qualificabili come profili di diritto, relative alla presunta erronea interpretazione dell’art. 2634 cod. civ., la Corte le ha ritenute manifestamente infondate. Il Tribunale non aveva fondato il fumus su un astratto conflitto di interessi, ma aveva ricostruito rigorosamente la sussistenza del danno patrimoniale, evidenziando elementi quali il danno da mancata maturazione degli interessi sul prezzo differito, il meccanismo anomalo di aggiustamento del prezzo e l’assenza di garanzie patrimoniali a sostegno del credito della cedente. Il Tribunale aveva inoltre correttamente escluso l’applicazione della regola sui vantaggi compensativi di cui all’art. 2634, comma 3, cod. civ., atteso che la cessione delle quote, unico asset sostanziale della holding, aveva l’effetto di svuotare il patrimonio sociale a esclusivo vantaggio degli indagati.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, relativo al periculum in mora, rilevando che il Tribunale aveva fornito una motivazione adeguata, incentrata non sul rischio di dispersione delle partecipazioni ma sull’esigenza di impedire l’aggravamento e il protrarsi delle conseguenze del reato, consentendo agli indagati di continuare a fruire delle quote in perdurante assenza di ogni guadagno per la società cedente. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, determinata in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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