Bancarotta: omessa motivazione sui motivi nuovi non è nullità se non decisivi (Cass. pen. Sez. V n. 31400 del 14.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello, l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante non comporta automatica nullità della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità deve verificare se si tratti di motivi manifestamente infondati, inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione contenga argomentazioni e accertamenti incompatibili con essi o idonei a consentirne l’integrazione sulla base delle sentenze di primo e secondo grado. La nozione di amministratore di fatto postula l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica, senza necessità di esercitarli tutti né in via esclusiva, potendo la gestione concorrere con quella di altri soggetti. Chi riveste tale funzione è gravato dell’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto ed è penalmente responsabile dei comportamenti a questi addebitabili, anche per colpevole e consapevole inerzia, in applicazione dell’art. 40, comma secondo, cod. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 29 settembre 2025, confermava la decisione del Tribunale di Milano che aveva accertato la responsabilità penale di due imputati per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale in danno di una società in liquidazione. Al primo, ritenuto amministratore di fatto, erano ascritte distrazioni di somme rilevanti attraverso forniture simulate e pagamenti per beni non inerenti all’attività d’impresa, nonché la dissipazione realizzata mediante una transazione conclusa a condizioni fortemente squilibrate. Al secondo, legale rappresentante di due società fornitrici, era contestato il ruolo di concorrente esterno per pagamenti relativi a prestazioni mai assicurate.

Entrambi proponevano ricorso per cassazione. Il primo articolava cinque motivi, dolendosi, tra l’altro, della mancata valutazione dei motivi nuovi depositati in appello e del difetto di prova della qualità di amministratore di fatto. Il secondo deduceva vizio di motivazione quanto alla consapevolezza della natura distrattiva dei pagamenti ricevuti.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla pretesa nullità della sentenza di appello per omessa motivazione sui motivi nuovi. Il Collegio richiama il principio secondo cui la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano violazione di legge processuale, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Vertendosi in caso di error in procedendo, la Corte accede agli atti processuali e verifica che non vi è traccia del deposito dei motivi nuovi: la data della firma digitale non prova il deposito, e l’atto allegato reca un solo “depositato” in cancelleria dell’11 febbraio 2026, successivo alla sentenza di appello del 29 settembre 2025. Il motivo è quindi infondato. In ogni caso, i motivi nuovi risultano inammissibili per estraneità ai capi e punti già investiti dall’impugnazione principale, difettando la connessione funzionale richiesta, e non decisivi perché reiterativi di censure già valutate.

La Corte ribadisce poi il principio di diritto secondo cui l’omessa motivazione sui motivi nuovi non determina automatica nullità, dovendo il giudice di legittimità valutarne la manifesta infondatezza, l’inammissibilità o la non decisività. Nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata conteneva argomenti e accertamenti compatibili con i motivi aggiunti, così da consentirne l’integrazione.

Quanto alla prova dell’amministratore di fatto, la Corte richiama l’orientamento consolidato: la significatività e la continuità non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, ma richiedono un’apprezzabile attività gestoria, non episodica o occasionale. Rilevano i rapporti con dipendenti, fornitori o clienti e l’inserimento organico con funzioni direttive. Nel caso di specie la Corte territoriale ha valorizzato le dichiarazioni dei dipendenti, la presenza attiva al rogito di cessione delle quote, la consegna dei token bancari, l’utilizzo dell’utenza destinata al liquidatore e la gestione del settore recupero crediti, ritenuto nevralgico per una società in liquidazione.

La Corte chiarisce infine che l’esercizio dei poteri dell’amministratore di fatto può concorrere con quello di altri soggetti, e che tale qualifica comporta l’intera gamma dei doveri dell’amministratore di diritto, con responsabilità anche per inerzia consapevole. Quanto al concorrente esterno, il dolo è configurabile ogniqualvolta egli apporti un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, senza che sia richiesta la consapevolezza dello stato di dissesto. I ricorsi sono quindi rigettati, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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