Bancarotta da operazioni dolose: dolo sulle operazioni, dissesto solo prevedibile (Cass. pen. Sez. V n. 34569 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose, di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, seconda parte, legge fall., il dolo investe le operazioni prodromiche al dissesto e non l’evento: il fallimento non deve essere voluto, neppure nella forma del dolo eventuale, ma soltanto prevedibile in concreto. Le operazioni dolose devono comportare un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa e porsi in nesso eziologico con il dissesto. Se il rimprovero si riduce a una distrazione mascherata da contratto, il giudice di merito deve valutare la riqualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale. La prevedibilità dell’evento non può essere affermata in astratto, dovendosi valorizzare gli elementi del caso concreto ed escludere meccanismi presuntivi.
Il Fatto
La Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna dell’imputato, vicepresidente del consiglio di amministrazione di una società dichiarata fallita, per bancarotta fraudolenta da operazioni dolose ascrittagli in concorso con il presidente del consiglio di amministrazione, nel frattempo deceduto. Le operazioni contestate consistono nella cessione di un ramo di azienda a una società terza e nella sistematica omissione del versamento di imposte e contributi previdenziali, quantomeno nel periodo 2011-2013.
Il ricorrente ha proposto due motivi, entrambi di vizio di motivazione: il primo sulla configurabilità del reato rispetto alle due modalità individuate, il secondo sulle ragioni della sua responsabilità per operazioni compiute dal presidente. La difesa ha chiesto la discussione orale; il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto gli elementi costitutivi della fattispecie. L’art. 223, secondo comma, n. 2, legge fall. punisce gli amministratori che hanno cagionato il fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose. All’interno della stessa disposizione convivono due ipotesi distinte: il fallimento cagionato con dolo, in cui l’evento entra nel fuoco del dolo, e il fallimento da operazioni dolose, in cui il dolo sorregge i comportamenti che hanno condotto la società al dissesto.
Da tale distinzione deriva il principio centrale: il dolo deve colpire le operazioni, non il dissesto, che deve essere “soltanto” prevedibile. La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 45672 del 01.10.2015, Lubrina, Sez. 5, n. 38728 del 03.04.2014, Rampino e Sez. 5, n. 17690 del 18.02.2010, Cassa di Risparmio di Rieti s.p.a.. La prevedibilità dell’evento non voluto va poi declinata in concreto, valorizzando gli elementi del caso specifico, per bandire meccanismi automatici dietro cui può nascondersi il rischio di una responsabilità oggettiva (Sez. 5, n. 24692 del 17.06.2025, Baldini).
Quanto alla cessione di ramo di azienda, la Corte rileva che i giudici di merito hanno confuso la bancarotta fraudolenta da operazioni dolose con quella patrimoniale. La nozione di operazione dolosa postula un pregiudizio discendente da un fatto di maggiore complessità strutturale, non dall’azione dannosa diretta del soggetto attivo. Se il rimprovero si riduce alla distrazione dell’azienda mascherata da contratto di cessione, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la riqualificazione nel diverso reato di cui al combinato disposto degli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1, legge fall., verificando con valutazione ex ante la concreta pericolosità della condotta.
Sulla omissione fiscale e contributiva, la Corte ribadisce che il protratto mancato versamento può integrare l’operazione dolosa, ma l’incriminazione non sanziona l’evasione in sé, bensì la causazione o l’aggravamento del dissesto. Occorre la prova di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa, posto in relazione causale col fallimento, e la prevedibilità in concreto del dissesto. Nulla di ciò emerge dalla sentenza impugnata, fondata su affermazioni generiche.
È fondato anche il secondo motivo: la sentenza non chiarisce a quale titolo l’imputato risponda delle condotte, se come autore materiale, concorrente morale o responsabile a titolo omissivo ex art. 40, secondo comma, cod. pen.. La Corte esclude che rilevi l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, primo comma, legge fall., non riconosciuta, e verifica la prescrizione, non ancora decorsa. Annulla quindi la sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Nota della Redazione
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