Annullamento parziale e giudicato implicito sulla pena nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 4728 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna su ricorso dell’imputato relativo alla sussistenza del reato e alla sua responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito formatosi sul capo della sentenza relativo alla misura della pena, non investito dall’annullamento. Per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen., confermata la condanna, la pena irrogata non può essere più grave, per specie e quantità, di quella inflitta in primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in appello con la sentenza annullata. Costituiscono “parti” della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, le statuizioni dotate di autonomia giuridico-concettuale, compresi gli aspetti della stessa contestazione non più suscettibili di riesame.
Il Fatto
La Corte di cassazione, con sentenza n. 37070 del 2023, aveva rigettato in parte il ricorso dell’imputato quanto alla responsabilità per tentata rapina impropria, tentato omicidio, detenzione e porto d’arma e danneggiamento aggravato, annullando senza rinvio la sentenza d’appello quanto all’aggravante del nesso teleologico e con rinvio quanto alla recidiva, essendo intervenuto l’esito positivo dell’affidamento in prova con estinzione della pena e degli effetti penali.
La Corte di appello di Bari, in sede di rinvio, escludeva la recidiva qualificata e l’aumento per il nesso teleologico, rideterminando la pena senza riconoscere le circostanze attenuanti generiche, ritenute coperte da giudicato parziale. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene le doglianze non consentite e manifestamente infondate. L’espressione “complessiva rideterminazione del trattamento sanzionatorio” è stata correttamente intesa dalla Corte di merito nel senso di dosare la pena alla luce delle sole determinazioni del Giudice di legittimità su recidiva ed esclusione dell’aggravante del nesso teleologico. Sui punti della dosimetria e del diniego delle attenuanti generiche non risultava proposto alcun motivo né con il primo ricorso, né, per le attenuanti, con l’appello: il motivo attuale è pertanto inedito.
La sentenza impugnata è in sintonia con il principio per cui, in caso di annullamento con rinvio su ricorso dell’imputato relativo alla sussistenza del reato e alla responsabilità, la cognizione del giudice di rinvio è limitata dal giudicato implicito sulla misura della pena. Nel caso di conferma della condanna, per il combinato disposto degli artt. 597, comma 3, 609 e 627, comma 2, cod. proc. pen., la pena non può essere più grave di quella inflitta in primo grado o, se inferiore, di quella rideterminata in appello con la sentenza annullata (Sez. 2, n. 7808 del 2019, El Khalfi; Sez. 5, n. 19350 del 2021, Cataldo).
La Corte territoriale ha escluso di poter intervenire sulla pena base o riconoscere ex novo le attenuanti generiche, riducendo la pena complessiva da 14 anni a 9 anni e 6 mesi di reclusione, nel rispetto del divieto di reformatio in peius (Sez. 6, n. 16676 del 2023, Mencaroni).
Anche qualora si prescinda dal giudicato parziale, la Corte di merito ha comunque offerto una motivazione congrua sulla congruità della pena e degli aumenti per la continuazione, nonché sui presupposti ostativi alle attenuanti: con questa seconda ratio, autonoma e autosufficiente, il ricorso non si confronta, risultando per ciò inammissibile (Sez. 3, n. 30021 del 2011; Sez. 3, n. 2754 del 2017, Bimonte). La pena base di sette anni, pari al minimo edittale del tentato omicidio non aggravato ridotto di due terzi ex art. 56 cod. pen., non richiede specifica motivazione (Sez. 3, n. 29968 del 2019, Del Papa); gli aumenti risultano proporzionati secondo Sez. U, n. 47127 del 2021, Pizzone.
Nota della Redazione
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